Niente regresso contro il subappaltatore se non gli è stata comunicata la denuncia dei vizi
L’appaltatore soggiace all’onere di trasmettere entro 60 giorni la contestazione ricevuta dal committente e non rileva la convenzione stipulata con il subappaltatore se non deroga esplicitamente all’adempimento
L’appaltatore che intenda agire in regresso verso il subappaltatore perde il relativo diritto se ha mancato di comunicargli entro 60 giorni la denuncia dei vizi ricevuta dal committente. Ciò vale anche nel caso in cui il subappaltatore si sia assunto il compito - tramite convenzione con l’appaltatore - di occuparsi a spese e con mezzi propri della riparazione o eliminazione delle difformità dell’opera che fossero emerse in futuro. Se l’accordo concluso pro futuro non presenta la congiunta volontà...





