Fisco e contabilità

Niente sgravi fiscali sui contributi regionali se non riguardano misure anti covid

La Regione deve applicare la ritenuta d'imposta se le misure di sostegno che eroga esistevano prima della pandemia

di Federico Gavioli

Per le imprese beneficiare se l'erogazione da parte delle Regioni di Fondi strutturali si riferiscono a forme di finanziamento che esistevano già prima dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, rilevano fiscalmente e, quindi, la Regione deve applicare la ritenuta d'imposta; è il chiarimento dell'Agenzia delle Entrate contenuto nella risposta n. 588/2021.

Una Regione ha posto un quesito all'Agenzia delle Entrate nel quale ha dichiarato di erogare aiuti cofinanziati da fondi strutturali, Fondo europeo di sviluppo regionale (Por Fesr) e Fondo sociale europeo (Por Fse), nell'ambito degli obiettivi di programmazione previsti dal regolamento (Ue) 1303/2013.

Il decreto legge 34/2020 (cosiddetto decreto Rilancio), ha disciplinato l'«Utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il contrasto all'emergenza Covid-19» (articolo 241) e il «Contributo dei fondi strutturali europei al contrasto dell'emergenza Covid-19» (articolo 242).

La Regione istante nel quesito posto alle Entrate ha chiesto se ai contributi erogati, con fondi nazionali e non più europei, alle imprese che abbiano partecipato a Bandi di progetti europei, debba essere applicata la ritenuta del 4 per cento prevista dall'articolo 28, del Dpr 600/1973, alla luce del disposto dell'articolo 10-bis, decreto legge 137/2020 (cosiddetto decreto Ristori) che disciplina la «Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all'emergenza Covid-19».

L'Agenzia delle Entrate, nella risposta, ha evidenziato che, con il citato decreto Ristori, è previsto che i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non sono soggetti a tassazione. L'Agenzia delle Entrate ha inoltre evidenziato che la Regione istante ha chiarito che i predetti contributi si riferiscono a forme di finanziamento preesistenti all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Sulla base di questa precisazione i tecnici delle Entrate hanno chiarito che non può trovare applicazione il riportato articolo 10-bis del decreto Ristori, dal momento che affinché trovi applicazione il regime dell'esenzione fiscale è necessario che i contributi erogati alle imprese siano diversi da quelli esistenti prima dell'emergenza epidemiologica. Pertanto, ha concluso l'Agenzia delle Entrate, i contributi in esame per le imprese beneficiarie saranno fiscalmente rilevanti.

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