Personale

Niente trasferimento al poliziotto delegato del sindaco all'assemlea consortile

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di Ulderico Izzo

Il delegato, nominato rappresentante del Comune in un consorzio, temporaneamente e salvo revoca e/o rinuncia, deve ritenersi componente dell'assemblea e pertanto, se appartenente alle forze di polizia, non può essere trasferito, in quanto soggiace alla tutela prevista dal articolo 78, comma 6 del Dlgs 267/2000 (Tuel). Lo ha chiarito il Tar Puglia con la sentenza n. 146/2020.

Il fatto
Un poliziotto, eletto consigliere comunale, è stato spostato temporaneamente in una sede vicina al Comune in cui è stato eletto. Successivamente il sindaco del Comune lo ha nominato rappresentante dell'amministrazione nell'Assemblea del Cuis (Consorzio universitario interprovinciale salentino). Nella successiva tornata elettorale Il poliziotto non si è ricandidato, ma il nuovo sindaco gli ha confermato la nomina a rappresentante del Comune nell'assemblea del Cuis.
Il poliziotto ha quindi chiesto al ministero dell'Interno di poter rimanere nella sede in cui era stato trasferito in base alla tutela prevista dall'articolo 78 del Tuel.
Il ministero dell'Interno ha riggettato la domanda di permanenza, ritenendo il poliziotto non più titolare dello status di amministratore locale. Il diniego è stato impugnato dinanzi al Tar salentino, che ha riconosciuto l'illegittimità del provvedimento.

La decisione
Il giudice ha stabilito che il ricorrente in quanto delegato del Comune, nell'assemblea del Cuis, rivestiva lo status di amministratore pubblico. Infatti il consorzio, alla luce di quanto stabilito dal Tuel consente agli enti locali la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni. Emerge quindi che tanto l'elemento soggettivo (enti locali territoriali quali componenti), che l'elemento oggettivo (finalità di promozione territoriale pienamente riconducibili agli interessi di cui gli enti locali sono diretti portatori), unitamente al contesto normativo di riferimento (articolo 31 Tuel), costituiscono sicuri e univoci indici della riconducibilità del consorzio interuniversitario a un consorzio tra enti locali ai sensi dell'articolo 77 comma 2 Dlgs 267/2000.
La delega conferita al ricorrente dal Sindaco del Comune non era riferita a singole sedute, né a oggetti definiti o a un periodo di tempo predeterminato.
Al contrario, la nomina era disposta senza alcun limite, né oggettivo né cronologico, essendo stata prevista per l'intera attività dell'organo e sine die, dunque con effetti fino alla scadenza dalla carica del delegante, oppure fino a revoca da parte di quest'ultimo, o a rinuncia del delegato.
Orbene, come già sostenuto dalla giurisprudenza amministrativa leccese, dalla quale il Collegio non ha ritenuto di discostarsi, in presenza di una delega permanente e generale, il delegato, nominato rappresentante del Comune nel consorzio, temporaneamente e salvo revoca e/o rinuncia, deve ritenersi componente dell'assemblea.
Come tale, il delegato può annoverarsi tra i componenti degli organi del consorzio fra enti locali ai sensi dell'articolo 77 comma 2 Tuel, ed è dunque, in virtù della medesima norma, un amministratore locale.

La sentenza del Tar Puglia n. 146/2020

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