Fisco e contabilità

Niente verifiche preventive della Pa sui contributi a fondo perduto delle Entrate

I sostegni economici per l'emergenza Covid non sono soggetti alla verifica del pagamento delle cartelle esattoriali

di Federico Gavioli

L'obbligo che prevede per le Pubbliche amministrazioni di verificare preventivamente, in relazione ai pagamenti di importi superiori a 5mila euro, se il beneficiario è inadempiente ai versamenti derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, non si applica nelle ipotesi in cui l'erogazione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, sia riferita a un contributo a fondo perduto. La disposizione è contenuta nella legge 234/2021, articolo 1, comma 653, meglio conosciuta come la legge di Bilancio 2022.

Va, infatti, ricordato che l'articolo 48-bis, del Dpr 602/1973, prevede, tra l'altro, che le amministrazioni pubbliche, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a questo importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. Al ricorrere di tale circostanza, viene sospeso il pagamento e si attiva una procedura che consente all'Agenzia delle entrate - Riscossione di pignorare il credito stesso presso il terzo ente debitore. Il citato articolo 48-bis e il D.M. n. 40/2018 pongono l'obbligo in carico ai seguenti soggetti: amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, Dlgs 165/2001; società a prevalente partecipazione pubblica; enti pubblici non economici; enti pubblici economici; aziende speciali; aziende speciali consortili (orientamento Anac n. 15/2015); società a totale partecipazione pubblica diretta (circolare RGS n. 22/2008). Sono, invece, escluse le società a totale o prevalente partecipazione pubblica indiretta, gli enti a struttura associativa e le fondazioni (circolare RGS n. 13/2018).

La legge di Bilancio 2022 dispone che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, l'erogazione da parte dell'Agenzia delle Entrate di contributi a fondo perduto, si interpretano nel senso che a queste erogazioni non si applicano le disposizioni in materia di verifica dell'adempimento degli obblighi di versamento derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento necessaria ai fini del pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni. Questi contributi a fondo perduto, hanno finalità di sostegno economico alle imprese in ragione all'emergenza Covid (oltretutto esente da imposizione), e non possono che derogare alla procedura prevista dal citato articolo 48-bis del citato Dpr 600/1973 sulla riscossione, che ha finalità essenzialmente recuperatorie.

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