No all’atto dirigenziale che proroga la dichiarazione di pubblica utilità deliberata dalla giunta
Gli atti di secondo grado devono seguire la medesima procedura osservata per l’adozione del provvedimento originario ed essere disposti dallo stesso organo che li ha emanati
È illegittimo il provvedimento dirigenziale che dispone la proroga della dichiarazione di pubblica utilità deliberata dalla giunta comunale. Una diversa soluzione sarebbe in contrasto con l’articolo 13, comma 5, del Dpr 327/2001 che, al pari dell’abrogato articolo 13, comma 1, della legge n. 2359 del 1865, attribuisce il potere di proroga all’ autorità che ha dichiarato la pubblica utilità dell’opera. Lo ha stabilito il Tar Abruzzo – Pescara (sentenza n. 63/2024) che ha annullato il provvedimento...