Urbanistica

No alla pergotenda usata per ampliare la superficie commerciale

Il Consiglio di Stato sbarra la strada all'utilizzo "distorto" della struttura temporanea

di Massimo Frontera

È illegittimo l'utilizzo commerciale della pergotenda. Lo ribadisce il Consiglio di Stato che nella recente pronuncia n.5130/2022 (Seconda Sezione) ha rigettato l'appello di una società commerciale che gestisce un negozio nel comune campano di Cercola (Na) e che ha realizzato una pergotenda (assentita dal condominio) destinata, secondo quanto dichiarato inizialmente, a uso «di deposito e protezione temporanea di merci».

In realtà, la pergotenda è stata utilizzata come prolungamento ed estensione dell'area commerciale, come emerso da vari sopralluoghi effettuati dal comune. L'ento locale ha pertanto disposto il ripristino dello stato dei luoghi, con un'ordinanza, che è stata però impugnata al Tar Campania. Di fronte al rigetto del ricorso da parte del Tar, il proponente si è appellato al Consiglio di Stato, che ha confermato in pieno la decisione del primo giudice.

«Il Collegio - si legge nella pronuncia - rileva in primo luogo come sia indubbio in punto di diritto che tale utilizzo ai fini dell'ampliamento dell'area destinata a finalità commerciali a servizio dell'adiacente supermercato sia illegittima e giustifichi pienamente un ordine di ripristino». Peraltro, Palazzo Spada puntualizza che la questione non riguarda il manufatto in se ma il suo utilizzo, cioè «la già indicata circostanza che, proprio tenendo conto del tenore del provvedimento ripristinatorio, quest'ultimo non incide sull'esistenza stessa della struttura, di cui non viene contestato il ricorrere dei requisiti necessari per essere qualificata come pergotenda, bensì sull'uso "distorto" e disfunzionale che ne è stato fatto della stessa».

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