I temi di NT+Tributi e bilanci a cura di Anutel

No a tariffe Tari maggiori per i non residenti

di Stefano Baldoni (*) - Rubrica a cura di Anutel

Non è legittima la previsione di una tariffa Tari per le utenze domestiche non residenti superiore rispetto a quella prevista per le utenze residenti.

Il Tar Lecce, con la sentenza n. 1673/2022, ha dichiarato l'illegittimità dei provvedimenti con cui un comune aveva stabilito per le utenze domestiche residenti una tariffa superiore a quella prevista per quelle residenti. I Giudici amministrativi evidenziano infatti che suddetto impianto tariffario è illogico e discriminatorio, in quanto non si correla con l'effettiva capacità di produrre rifiuti. Le utenze dei soggetti non residenti hanno un utilizzo saltuario e periodico, rispetto a quello invece continuativo delle utenze domestiche, con la conseguenza che i rifiuti annuali prodotti sono con tutta probabilità invece inferiori. Ciò vale, a maggior ragione, in una località turistica a vocazione balneare, prettamente stagionale, dove è normale immaginare che i non residenti siano mediamente assenti per la maggior parte dell'anno, limitandosi la presenza a parte della stagione estiva (Consiglio di Stato, sezione. V, 6 settembre 2017, n. 422). Il Tar evidenzia infatti che: «Il legislatore nazionale ha, anzi, rimesso alla facoltà discrezionale degli enti locali la previsione di riduzioni della tariffa in dipendenza della utilizzazione saltuaria o stagionale del servizio comunale (cfr. art. 1, comma 659, L. n. 147/2013)».

Il Comune non è stato in grado di dimostrare, a detta del Tar, per quale motivo alle utenze non residenti è stata imputata una quota di costi ben superiore a quella di quelle residenti, imputazione che non può trovare spiegazione nell'incremento della produttività pro capite dei rifiuti registrata nei mesi estivi rispetto agli altri mesi dell'anno. Lo scostamento delle tariffe tra le due tipologie di utenze appare pertanto illegittimo, in quanto irrazionale e contrastante con i principi di proporzionalità

Il metodo normalizzato disciplinato dal Dpr 158/1999 ed applicabile dai comuni per il calcolo delle tariffe della Tari, non contempla una differenziazione tariffaria tra le diverse tipologie di utenze domestiche, se non in base alla numerosità degli occupanti. L'applicazione dei coefficienti per il calcolo delle tariffe lascia spazi di manovra discrezionali solo nel differenziare tra le utenze con diverso numero di occupanti, tendenzialmente con la finalità di agevolare le utenze più numerose, come ricorda l'articolo 5 del Dpr 158/1999.

L'applicazione di una tariffa maggiore per le utenze domestiche non residenti può avvenire solo su basi tecniche e non anche di tipo politico. La stessa richiederebbe una analitica dimostrazione della diversa incidenza dei costi di tali utenze rispetto alle altre (ad esempio per l'attivazione di specifici servizi di raccolta stagionali o il potenziamento di quelli esistenti). Qualora questa differenza sia sussistente e documentabile, l'elaborazione di tariffe differenziate potrebbe forse più opportunamente perseguirsi utilizzando il sistema semplificato di calcolo delle tariffe previsto dal comma 652 dell'articolo 1 della legge 147/2013, previa però determinazione puntuale dei coefficienti di produttività qualitativa e quantitativa dei rifiuti, differenziati per ogni categoria e sottocategoria omogenea, effettuata su basi rigorosamente tecniche. Il metodo del comma 652 permette infatti una maggiore elasticità nella differenziazione delle tariffe, anche considerando categorie con omogenee potenzialità di produzione dei rifiuti differenti da quelle previste dal Dpr 158/1999 e rimesse alla determinazione del regolamento comunale Tari, come stabilisce il comma 682 dell'articolo 1 della legge 147/2013. Discrezionalità maggiore sì, ma sempre di natura tecnica e non meramente amministrativa.

(*) Vice presidente Anutel

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LE PROSSIME INIZIATIVE ANUTEL

INZIATIVE IN PRESENZA

Massa (Mc) 21/11/2022: La riforma del processo tributario e la mediazione tributaria (9,00-13,30)

VIDEOSEMINARI "ANUTEL"

LE PROSSIME INIZIATIVE PER IL SETTORE TRIBUTARIO

-17-18/11/2022: Corso di aggiornamento biennale per funzionari responsabili della riscossione (10,00-12,00)

- 24/11/2022: Arera - testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (Tqrif): novità, obblighi, criticità e soluzioni (9,00-12,00)

LE PROSSIME INIZIATIVE PER ALTRI SETTORI

- 16/11/2022: I compiti e le funzioni dell'economo comunale (15,30-17,30)

- 21/11/2022: Il bilancio di previsione 2023/2025 procedure, vantaggi e criticità aspettando la legge di bilancio 2023 (9,00-11,00)

- 28/11/2022: Momento formativo che introduce alle modifiche di maggior rilievo (sul rup) del nuovo codice con confronto con le attuali disposizioni e indicazioni anac (piano anticorruzione) (15,00-17,00)

- 5/12/2022: Momento formativo che introduce alle modifiche di maggior rilievo (sul rup) del nuovo codice con confronto con le attuali disposizioni e indicazioni anac (piano anticorruzione) (15,00-17,00)

CORSO PER GLI ORGANISMI INDIPENDENTI DI VALUTAZIONE (OIV)

PROGRAMMAZIONE, PERFORMANCE E RISK MANAGEMENT NEGLI ENTI LOCALI

Corso che consente l'acquisizione dei crediti formativi richiesti dalla legge ai componenti degli OIV. Corso FAD 2022: Programmazione, Performance e Risk Management negli Enti Locali. IL CORSO si terrà a partire da NOVEMBRE 2022 fino a DICEMBRE 2022 (18-21-25-28/11 – 2-5-9-12-16/12 dalle ore 13 alle ore 16).
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