Amministratori

Non decade il consigliere-dipendente se le sue assenze alle sedute sono giustificate da specifiche esigenze di servizio

Il lavoratore deve comprovare il corretto e compiuto esercizio del diritto di assentarsi dal servizio

di Aldo Milone

Per far valere efficacemente le cause giustificative dell'assenza dalle sedute consiliari, neutralizzando così la fattispecie di decadenza per prolungata mancata partecipazione, l'amministratore locale che è lavoratore dipendente deve addurre motivi specifici nonché comprovare il corretto e compiuto esercizio del diritto di assentarsi dal servizio riconosciuto dall'ordinamento per lo svolgimento del dovere pubblico. È questo l'indirizzo interpretativo espresso dal Tar Campania (sezione Napoli) nella sentenza n. 5884/2021, la quale, nell'affrontare il caso di un dipendente pubblico dichiarato decaduto per ripetuta assenza dai lavori consiliari, disegna tale diritto di astensione dal lavoro per esecuzione di una pubblica funzione come una sorta di situazione giuridica composita, che incorpora anche un obbligo.

Clausola di garanzia
In materia di decadenza dalla carica di consigliere comunale per diserzione plurima dalle adunanze di consiglio, l'articolo 43, comma 4, del Tuel prevede una norma di salvaguardia a favore dell'amministratore assente cui è riconosciuta la garanzia di poter giustificare la propria assenza adducendo legittimi impedimenti alla partecipazione consiliare e fornendo eventuale documentazione probatoria a supporto, entro i termini indicati nello statuto dell'ente locale di appartenenza. Ora, i giudici campani hanno precisato che, al fine di ritenere valida ed esaustiva la causa giustificativa, deve trattarsi di motivi specifici e circostanziati, non affetti da vizio di genericità ovvero riconducibili comunque ad attività ed esigenze ordinarie di lavoro.

Diritto-dovere di assenza lavorativa
In base all'articolo 79 del Tuel, i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, componenti degli organi consiliari abbiano diritto di assentarsi dal servizio per il tempo strettamente necessario per la partecipazione a ciascuna seduta dell'assemblea e per il raggiungimento del luogo di suo svolgimento. Secondo il collegio partenopeo, la norma esplica una duplice valenza, postulando una doppia portata precettiva, una sorta cioè di posizione giuridica bifronte di diritto-dovere in capo al soggetto interessato. Per un verso, il dipendente, eletto alla carica di amministratore locale, possiede il diritto di assentarsi dal servizio e fruire dei permessi ex lege per lo svolgimento del proprio incarico rappresentativo presenziando alle adunanze consiliari. Per altro verso, ha il dovere – nel caso di specie, non assolto – di richiedere al proprio datore il permesso di astenersi dal lavoro per ottemperare agli impegni del mandato politico; permesso da concedersi salvo che sussistano esigenze di servizio espresse prevalenti rispetto alla partecipazione all'attività assembleare. I magistrati amministrativi chiariscono, tuttavia, al riguardo, che l'ordinamento sottrae il giudizio di prevalenza alla sfera dell'autovalutazione diretta e autonoma da parte dell'amministratore-dipendente, demandandolo invece alla competenza esclusiva del datore di lavoro. Attribuzione datoriale riservata che resta valida pure nel caso di dipendenti (anche di elevato livello/grado) appartenenti alle forze armate.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©