Non può essere assunto chi è stato licenziato per mancato superamento del periodo di prova
In caso di precedente licenziamento a causa di mancato superamento del periodo di prova scatta il divieto di accesso al pubblico impiego previsto per coloro che siano stati destituiti o dispensati per persistente insufficiente rendimento. Lo afferma la Corte dei conti Emilia Romagna con la delibera n. 15/2020.
Il fatto
La sezione Emilia Romagna è stata chiamata a esercitare il controllo preventivo di legittimità di un decreto con cui l'Usr ha conferito a un docente l'incarico di direzione presso una istituzione scolastica. La stessa Usr in precedenza aveva disposto per il docente la risoluzione unilaterale di un precedente rapporto di lavoro per mancato superamento del periodo di prova, provvedimento poi passato indenne al vaglio della Cassazione.
Secondo il magistrato istruttore è emerso «un profilo di non conformità a legge del decreto di nomina», in quanto: l'articolo 2 del Dpr 487/1994 vieta l'accesso agli impieghi pubblici a quanti siano stati destituiti o dispensati per persistente insufficiente rendimento; la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro per mancato superamento del periodo di prova configura una specifica ipotesi di dispensa dall'impiego. Ergo, sussiste identità tra la dispensa per il mancato superamento del periodo di prova e quella per persistente insufficiente rendimento, entrambe finalizzate a tutelare la funzionalità e l'assetto organizzativo della Pa nei riguardi del comportamento del dipendente che dimostri insufficiente rendimento.
Dispensa e destituzione
Le tesi sono sposate in pieno dal collegio, il quale ha asseverato la lettura dell'articolo 2 del Dpr 487/1994 circa coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pa per insufficiente rendimento ovvero siano stati dichiarati decaduti, specie se letto in combinato con l'articolo 439 del Dlgs 297/1994, il testo unico in materia di istruzione, che nel caso di esito sfavorevole della prova affida all'autorità scolastica l'onere di provvedere alla dispensa dal servizio o alla restituzione al ruolo di provenienza.
La diversa disciplina procedurale applicabile alla risoluzione unilaterale del rapporto durante il periodo di prova non fa venire meno la sostanziale coincidenza dei presupposti con la fattispecie del «persistente insufficiente rendimento», poiché in entrambi i casi il presupposto è rappresentato dalla oggettiva inadeguatezza dell'apporto lavorativo del dipendente alle esigenze dell'amministrazione per un apprezzabile lasso di tempo.
Insufficiente rendimento
La dispensa dal servizio per insufficiente rendimento rispecchia l'esigenza di tutelare la funzionalità e l'assetto organizzativo della Pa nei riguardi del comportamento del dipendente, valutandone il rendimento professionale. Il potenziale pregiudizio derivante dall'adozione del decreto di nomina a dirigente di un istituto scolastico di un soggetto già dispensato dal medesimo incarico per dimostrata incapacità «appare particolarmente evidente – si legge nella delibera – a causa dell'identità del profilo professionale dell'incarico da conferirsi con quello dell'incarico dirigenziale che ha dato luogo alla precedente risoluzione del rapporto di lavoro».
Questo comporta che, anche per il caso di un precedente licenziamento a causa del mancato superamento del periodo di prova, trova applicazione l'articolo 2, comma 3, del Dpr 487/1994, trattandosi di una fattispecie particolare che rientra nella categoria generale di dispensa dal servizio per persistente insufficiente rendimento.
La delibera della Corte dei conti Emilia Romagna n. 15/2020