Personale

Non sono monetizzabili le ferie non godute per congedo straordinario

Il chiarimento arriva tra i pareri del dipartimento della Funzione pubblica

di Gianluca Bertagna e Salvatore Cicala

Il dipartimento della Funzione pubblica aggiorna e arricchisce la propria homepage con nuovi pareri in materia di lavoro pubblico. La schizofrenica evoluzione della disciplina del pubblico impiego che stiamo vivendo rende ancor più necessario per le pubbliche amministrazioni avere delle linee guida chiare e autorevoli, al fine di assicurare un'omogenea applicazione degli istituti. Da qui l'impegno del dicastero guidato dalla ministra Fabiana Dadone di fornire, attraverso l'aggiornamento costante della propria homepage, un patrimonio di informazioni a disposizioni degli addetti ai lavori, dei dipendenti pubblici e dei cittadini. È in questa nuova mission di Palazzo Vidoni che sono stati pubblicati in questi giorni una serie di pareri sulla corretta gestione del personale. In uno di questi pareri viene affrontata la delicata questione della monetizzazione delle ferie non godute da un dipendente prima del collocamento a riposo per anzianità, in quanto assente nei due anni precedente per congedo straordinario per assistenza a disabili.

La riposta

I tecnici di Palazzo Vidoni, con il parere Dfp n. 34653/2020, ricordano che la monetizzazione delle ferie non fruite prima della conclusione del rapporto di lavoro soggiace al divieto imposto dall'articolo 5, comma 8, del decreto legge 95/2012 (Spending review). Questo divieto è stato recepito nell'ultima tornata contrattuale, quella relativa al triennio 2016-2018, in tutti i comparti di contrattazione. Per il comparto delle Funzioni locali la regolamentazione ha trovato la sua collocazione all'interno dell'articolo 28 e soprattutto nella dichiarazione congiunta n. 1 dove viene specificato che, sulla base delle circolari applicative emanate dalla Ragioneria generale dello stato e dalla Funzione pubblica, all'atto di cessazione del servizio le ferie non fruite non sono monetizzabili salvo i casi in cui l'impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente (come il decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternità o paternità).
Per il dipartimento della Funzione pubblica non ci sono dubbi: la fruizione del congedo straordinario previsto dall'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 151/2001 non rientra tra le cause derogatorie del divieto di liquidazione delle ferie non fruite.
La ragione è abbastanza ovvia. La possibilità di fruire di quel congedo è frutto di una scelta del dipendente non sicuramente annoverabile tra le cause di forza maggiore sopra descritte. Inoltre, trattandosi di congedo frazionabile, si può desumere che il dipendente avrebbe potuto interrompere l'assenza al predetto titolo utilizzando le ferie pregresse in luogo del congedo.

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