Nullo il bilancio preventivo approvato insieme al Dup
Il documento di programma va varato in una seduta ad hoc prima dei conti
Per evitare rischi di annullamento della delibera di approvazione del bilancio di previsione, il Comune è tenuto a convocare una specifica seduta consigliare dedicata alla discussione del Dup, distinta e antecedente rispetto a quella stabilita per l'approvazione del bilancio di previsione.
L'insegnamento si ricava dai dettami della sentenza del Tar Bari n. 256/2023, la quale ha annullato il bilancio di previsione approvato da un ente in cui Dup e bilancio sono stati approvati nella stessa seduta.
La decisione evidenzia che le disposizioni del testo unico sulla programmazione individuano, nell'ambito del più generale iter di approvazione del bilancio, il subprocedimento relativo all'approvazione del Documento unico di programmazione, costituente espressione di una disciplina che il Legislatore ha intenzionalmente articolato in maniera puntuale, al fine di consentire un esercizio effettivo della funzione del consiglio comunale come organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
Sulla scorta delle disposizioni dell'ordinamento contabile, la discussione e l'approvazione del Dup deve essere svolta in apposita e specifica seduta "dedicata", preliminare rispetto alla riunione di approvazione del bilancio di previsione. Quest'ultimo, poi, è da redigere in coerenza con il Dup, costituente la guida strategica e operativa dell'ente, che investe la sfera di interesse e di esercizio della funzione di tutti i consiglieri comunali, essendo stata l'assise consiliare eletta dalla legge quale sede naturale del confronto e della decisione sul contenuto del Dup (Tar Bari, Sezione Prima, 15 febbraio 2019 n. 241; Tar Bari, Sezione Prima, 18 novembre 2019 n. 1505).
Nella fattispecie concreta in esame, invece, lo stesso giorno, con deliberazioni della Giunta comunale, sono stati approvati la proposta di Dup e lo schema di bilancio 2021/2023, disponendosi, nel primo caso, di presentare al Consiglio comunale il Dup, e, nel secondo, di presentare all'organo consiliare l'approvazione dello schema di bilancio. Con deliberazioni del Consiglio comunale, sono stati rispettivamente approvati, nella medesima seduta, il Dup e il bilancio di previsione.
Tale successione temporale mostra la mancata convocazione e svolgimento di una specifica seduta consiliare "dedicata" alla discussione e approvazione del Dup, che potesse consentire ai consiglieri comunali il compiuto esercizio delle proprie prerogative, in linea con la disciplina del testo unico degli enti locali.
Tali violazioni impediscono di affermare che il bilancio di previsione approvato sia stato redatto in coerenza al Documento unico di programmazione, dovendosi rilevare che la verifica di coerenza sarebbe dovuta scaturire dal contributo potenzialmente derivante da tutti i componenti del Consiglio comunale, compiutamente fornito nella preliminare seduta consiliare "dedicata". Ove si ritenesse legittima la definizione dell'interlocuzione tra i consiglieri comunali sul Dup direttamente nella stessa seduta consiliare di approvazione finale del bilancio, si determinerebbe la compressione delle predette prerogative consiliari sottese alla legittimità procedimentale delineata dalle succitate disposizioni (Tar Puglia, Bari, Sezione Prima, n. 1505/2019).
Obbligo di autorizzazione per l’incarico di revisore al dipendente pubblico
di Milena Fontanarosa (*) - Rubrica a cura di Anutel