Nuova certificazione dell'organo di revisione alla costituzione del fondo salario accessorio 2020
Tra i gruppi tecnici di lavoro costituiti recentemente dall'Ancrel, vi è un gruppo dedicato alle problematiche che l'organo di revisione è tenuto ad affrontare in tema di gestione del personale. Il gruppo è composto da Grazia Zeppa, delegato del comitato esecutivo, Andrea Pellegrino, coordinatore e dai colleghi Vania Gobat, Alfio Spinella e Ciro Zagaria.
Sono numerose le novità sul tema che impattano in modo significativo sull'attività di controllo 2020 dell'organo di revisione. Come primo obiettivo, il gruppo tecnico si è posto la stesura della certificazione alla costituzione del fondo delle risorse decentrate del personale non dirigente anno 2020. L'elaborato, composto dal verbale con allegata la certificazione e un file di lavoro, è in corso di pubblicazione nell'area riservata della piattaforma Ancrel.
In prima battuta, anche dietro sollecitazione di numerosi colleghi, è stato approfondito se l'organo di revisione in merito alla costituzione dei fondi sia tenuto a esprimere un parere ovvero una certificazione. È stato delineato, così, un percorso per i controlli che l'organo di revisione deve effettuare, tenendo presente i contenuti degli articoli 40-bis, comma 1, Dlgs 165/2001 e 67, comma 1, Ccnl 21 maggio 2018. Per chiarezza espositiva si ritiene opportuno in questa sede riportare in sintesi il contenuto degli articoli citati.
Articolo 40-bis, comma 1 «Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti …».
Articolo 67, comma 1 «A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'articolo 31, comma 2 del Ccnl del 22 gennaio 2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'articolo 33, comma 4, lettere b) e c), del Ccnl del 22 gennaio 2004 …».
Anche il paragrafo 5.2) del principio contabile applicato di cui all'allegato n. 4/2 al Dlgs 118/2011 prevede «… Alla fine dell'esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate …».
Da quanto sopra, emerge chiaramente che l'organo di revisione deve certificare la costituzione dei fondi. La linea tracciata nel lavoro predisposto dal gruppo tecnico prevede sia l'esame della determinazione dirigenziale di costituzione del fondo, che deve riportare, anche in allegato, la sua composizione analitica, sia l'esame della relazione tecnica illustrativa. In ausilio dei controlli è stato anche predisposto apposito foglio di calcolo riepilogativo di tutte le voci di parte stabile e variabile e delle possibili decurtazioni, che compongono il fondo.
Si rammenta che l'organo di revisione è tenuto a verificare il rispetto del limite posto dall'articolo 23, comma 2, Dlgs 75/2017 che prevede «… a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, Dlgs 165/2001, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016 …». Pertanto, per rendere possibili i necessari confronti, nella documentazione sottoposta all'esame dell'organo di revisione dovrà emergere anche la costituzione del fondo 2016. A seguire l'analisi delle risorse «non concorrenti» quali gli incentivi delle funzioni tecniche, gli incentivi dell'avvocatura, gli incentivi per recupero evasione tributaria, eccetera. In merito, si segnala che per alcune di queste voci, l'ente deve essersi dotato di specifici regolamenti che disciplinano i criteri di erogazione e che sono oggetto di contrattazione decentrata integrativa.
Per l'organo di revisione di nuova nomina è assolutamente consigliabile un approfondimento anche acquisendo le precedenti costituzioni.
Inoltre occorre tenere presente le novità introdotte sia dall'ultimo capoverso del comma 2 dell'articolo 33 del Dl 34/2019 che dispone «… Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018 …» sia dal decreto attuativo del 17 marzo 2020, in vigore dal 20 aprile 2020 che prevede «… Rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'articolo 23, comma 2 del Dlgs 75/2017, è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 34/2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, e in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018 …».
Da un lato, dunque, una disposizione normativa, dall'altro, una indicazione ministeriale che, come si legge, fa salvo il limite iniziale del fondo qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018.
Esempio: personale in servizio al 31 dicembre 2018 pari a 20 unità, personale in servizio alla data di costituzione del fondo 2020 pari a 16 unità, con previsione di 2 assunzioni nel 2020. In questo caso, non rilevando un aumento di personale nel 2020 rispetto al 31 dicembre 2018, l'ente non dovrebbe aumentare il fondo, ma non dovrebbe neppure diminuirlo in quanto il decreto «salva il limite iniziale».
È evidente che lo scenario normativo e contrattuale vigente è piuttosto complesso e necessita sicuramente di ulteriori chiarimenti volti a evitare errori nelle costituzioni dei fondi 2020, e quindi nei successivi controlli in capo all'organo di revisione, ma comunque, in attesa di precisazioni, è auspicabile se non necessario che gli enti procedano alle costituzioni dei fondi 2020, prevedendo ovviamente, eventuali modifiche entro il 31 dicembre 2020.
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