Fisco e contabilità

Nuova contabilizzazione del Fal, dal preventivo 2021 al rendiconto 2022 step operativi in quattro mosse

Enti tenuti a indicare in nota integrativa le modalità di copertura del rimborso della quota dell'anticipazione

di Elena Masini

Le nuove modalità di contabilizzazione del Fondo anticipazioni di liquidità contenute nell'articolo 52 del Dl 73/2021 mirano a superare definitivamente le censure di incostituzionalità che si sono abbattute sull'articolo 32-ter del Dl 162/2019.

La Corte costituzionale, con la sentenza 80/2021, aveva bocciato la norma in quanto «prevedendo che il FAL sia utilizzato fino al suo esaurimento per rimborsare l'anticipazione medesima, ne consente una destinazione diversa dal pagamento dei debiti pregressi, già inscritti in bilancio e conservati a residui passivi, poiché sostanzialmente permette di reperire nella stessa contabilizzazione del FAL in entrata le risorse (in uscita) per il rimborso della quota annuale dell'anticipazione». Appare evidente nella decisione dei giudici (e ancora prima nelle pronunce della Corte dei conti) una sovrapposizione della dimensione di cassa con quella di competenza che invece devono essere tenute distinte. È infatti vero che in termini di cassa l'anticipazione di liquidità è preordinata al pagamento dei debiti pregressi e che quindi, sempre in termini di cassa, il suo rimborso deve essere finanziato con nuove disponibilità di cassa che devono essere trovate nell'esercizio in cui si manifesta l'uscita per il rimborso della quota capitale. Tuttavia, in termini di competenza, essa non può costituire copertura finanziaria dei debiti pregressi (in quanto comporterebbe un indebito ampliamento della capacità di spesa dell'ente). L'obbligo di accertarla nell'anno in cui è concessa genera quindi un surplus di risorse che, se correttamente gestito, potrebbe finanziare il rimborso negli esercizi successivi senza che si determini una distorsione nell'uso delle risorse.

Come sappiamo, tuttavia, le pronunce costituzionali sono insindacabili e dunque il legislatore abbandona la vecchia norma che consentiva di finanziare la quota capitale dell'anno con l'applicazione dell'avanzo da Fal, con una norma più raffinata che, in prima battuta, richiede il finanziamento di tale quota con entrate di competenza, per poi consentire a rendiconto l'utilizzo di tali risorse per nuove spese diverse dal rimborso dell'anticipazione stessa. E infatti, in base a quanto previsto dall'articolo 52 del Dl 73/2021, gli enti devono operare in questo modo:
a) bilancio di previsione 2021: la quota capitale di rimborso dell'anticipazione deve essere finanziata con entrate di competenza dell'anno, senza possibilità di applicare l'avanzo da Fal. Chi ha già approvato il bilancio seguendo le vecchie modalità di contabilizzazione, deve apportare le variazioni del caso e reperire risorse nuove per la rata del prestito che resta iscritta in parte spesa;
b) rendiconto 2021: a rendiconto, verrà ridotto l'accantonamento relativo al Fal da iscrivere tra i fondi accantonati del risultato di amministrazione. Le risorse che in questo modo si liberano dovranno essere esposte in un'apposita voce denominata «Utilizzo fondo anticipazioni di liquidità» sempre tra i fondi accantonati. La soluzione, indicata anche nella nota Anci-Upi, ha lo scopo di consentire anche gli enti in disavanzo di poter applicare queste somme ai bilanci degli esercizi successivi, in deroga ai commi 897-898 della legge 145/2018, che diversamente andrebbero a ridurre il disavanzo e quindi non potrebbero più essere applicate;
c) bilancio di previsione 2022 e successivi: anche per gli esercizi successivi la quota capitale di rimborso dell'anticipazione di liquidità deve essere iscritta in bilancio e finanziata con risorse di competenza. Tuttavia, gli enti andranno ad iscrivere nel bilancio l'avanzo relativo all'«utilizzo del fondo anticipazioni di liquidità» che non potrà finanziare la spesa di rimborso del prestito ma potrà concorrere all'equilibrio di parte corrente, senza alcun vincolo di destinazione. Al fine di evitare nuove censure di incostituzionalità gli enti dovranno indicare in nota integrativa le modalità di copertura delle spese per il rimborso della quota di capitale dell'anticipazione, che deve essere garantita da risorse diverse dall'avanzo applicato da Fal. Questo aspetto è forse il più delicato perché, trattandosi di spesa di natura ricorrente, la relativa copertura deve essere garantita da entrate ricorrenti la cui individuazione è tutt'altro che scontata. Per questo motivo potrebbe risultare molto più semplice individuare le spese finanziate con l'avanzo accantonato da utilizzo del Fal. Potrebbe trattarsi di spese che, pur previste già a bilancio, hanno una natura di spese "discrezionali" e quindi possono essere facilmente isolate, ma potrebbe trattarsi anche del disavanzo stesso. Sul punto resta da capire se l'iscrizione in bilancio della quota di «Utilizzo del fondo anticipazioni di liquidità» assuma carattere obbligatorio (come pare di capire dal tenore letterale del comma 1-ter) o facoltativo. Altro dubbio riguarda la possibilità di applicare tale avanzo al bilancio di previsione 2021-2023, annualità 2022-2023, sulla base di quanto previsto dall'articolo 52, comma 1-ter, del Dl 73/2021, ovvero se sia necessario attendere una modifica normativa specifica che autorizzi gli enti a procedere in tal senso, come la nota Anci-Upi lascia ipotizzare. Alla luce delle decisioni assunte dalla Commissione Arconet, che nella seduta del 14 luglio 2021 ha modificato il punto 3.20 bis del principio contabile allegato 4/2 al Dlgs 118/2011, limitandosi a un richiamo all'articolo 52 del Dl 73/2021, riteniamo che gli enti siano già autorizzati a procedere in tal senso;
d) rendiconto 2022 e successivi: a partire dal rendiconto 2022, gli enti dovranno comportarsi come già previsto per il rendiconto 2021, ovvero ridurre l'accantonamento per il Fal della quota rimborsata nell'anno ed iscrivere le relative risorse (quelle rimborsate) nell'apposita voce «Utilizzo del fondo anticipazioni di liquidità». Inoltre, nella relazione sulla gestione, dovranno esplicitare le modalità di copertura delle spese riguardanti le rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©