I temi di NT+Tributi e bilanci a cura di Anutel

Nuova copertura per il fondo anticipazione di liquidità

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di Stefano Baldoni (*) Rubrica a cura di Anutel

La modifica al principio contabile applicato n. 2, apportata dal Dm 1 settembre 2021 (13° correttivo), ha recepito la nuova modalità di contabilizzazione del fondo anticipazione di liquidità (Fal), introdotta dall'articolo 52, comma 1-ter, del Dl 73/2021, innovando nuovamente le relative regole.

Il fondo anticipazione di liquidità
Il fondo anticipazione di liquidità è uno strumento introdotto dal Dl 35/2013 per consentire agli enti locali di provvedere al pagamento dei debiti residui, allo scopo di superare l'annoso problema del ritardo nei pagamenti da parte della pubblica amministrazione. Anticipazione che poteva essere rimborsata dagli enti fino a un periodo massimo di 30 anni. Esperienza ripetuta dal legislatore anche in anni successivi (si veda da ultimo la norma dell'articolo 21 del Dl 73/2021). Tuttavia, la disciplina dell'anticipazione e, in particolare, della sua contabilizzazione è stata piuttosto travagliata. Infatti, dapprima il legislatore (articolo 2, comma 6, Dl 75/2015) consentì agli enti di utilizzare il fondo anticipazione di liquidità residuo per finanziare l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, operazione dichiarata costituzionalmente illegittima dalla sentenza della Corte costituzionale n. 4/2020, in quanto consentiva di finanziare di fatto il disavanzo con il fondo anticipazione di liquidità. Successivamente il legislatore (articolo 39-ter Dl 162/2019), tenendo conto che per effetto della citata sentenza gli enti dovevano appostare nelle quote accantonate del risultato di amministrazione l'intero importo residuo del fondo anticipazione di liquidità, aveva consentito di coprire il disavanzo che poteva conseguirne in un periodo pari a quello della durata residua del rimborso dell'anticipazione. Aveva altresì previsto che gli enti dovessero applicare al bilancio di previsione ogni anno l'intera quota di avanzo del Fal, nella parte entrata e l'importo del debito residuo dello stesso, nella parte spesa. Permettendo di fatto di finanziare la quota di rimborso annuale con lo stesso avanzo da Fal. Inoltre, la norma aveva permesso ai Comuni di ripianare il disavanzo sorto nel 2019 per effetto della contabilizzazione del Fal tra le quote accantonate in un numero di esercizi massimo pari al tempo residuo per il rimborso (quindi vale a dire in molti casi per almeno venti anni)

La recente disposizione normativa
La disposizione dell'articolo 52 sopra citato nasce per dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 80/2021 che, nello scrutinare la legittimità costituzionale della norma dell'articolo 39, comma 1-ter del Dl 162/2019, ha ritenuto non conforme al dettato costituzionale la possibilità concessa dal legislatore di diluire il disavanzo da amministrazione sorto per effetto della contabilizzazione dell'intero importo residuo del fondo anticipazione di liquidità in un periodo pari al rimborso dell'anticipazione stessa. È altresì non conforme, per la Corte, il finanziamento della quota annuale di rimborso del fondo con l'applicazione della quota del risultato di amministrazione relativa al Fal, invece che con entrate correnti dell'esercizio.
In base alle nuove regole, recepite pedissequamente dal punto 3.20-bis del principio contabile allegato 4/2 al Dlgs 118/2011, come novellato dal Dm 1 settembre 2021, gli enti locali devono procedere ad alcuni interventi già nel bilancio 2021/2023. In primo luogo, devono eliminare l'applicazione della quota di avanzo derivante dal Fal, in parte entrata, e il relativo accantonamento, in parte spesa. In questo modo verrà probabilmente meno la copertura della quota di rimborso capitale del 2021, che gli enti devono reperire tra le risorse correnti. In secondo luogo, poiché il disavanzo generatosi nel 2019 può ripianarsi in 10 anni, dovrà essere con tutta probabilità incrementata la quota annuale già iscritta con le vecchie regole, reperendo altre risorse correnti. Almeno per gli enti che non sono stati beneficiari del contributo previsto dal medesimo articolo 52, comma 1 (riservato a quelli che hanno avuto un peggioramento del disavanzo nel 2019 rispetto a quello precedente, per effetto del Fal, a condizione che lo stesso sia superiore al 10 per cento delle entrate correnti rendiconto 2019 – ripartito con Dm 10 agosto 2021).
In sede di rendiconto 2021 la quota accantonata del risultato di amministrazione relativa al Fal (ritornata pari a quella risultante alla fine del 2020, stante l'eliminazione della sua applicazione al bilancio 2021) viene ridotta in misura pari alla quota del fondo rimborsata nel 2021. Per evitare che l'importo liberato venga assorbito, nel caso degli enti in disavanzo, proprio da quest'ultimo, la norma consente di iscriverla in un'apposita quota (utilizzo fondo anticipazione di liquidità), che viene successivamente iscritta in entrata nel bilancio 2022, nel quale troverà ovviamente posto la spesa per il rimborso della quota capitale annuale (e degli interessi) e la quota annuale di ripiano del disavanzo da Fal (se presente). Quota di avanzo che, secondo la nota Anci-Upi condivisa dalla Conferenza Stato-città il 27 luglio scorso, non può utilizzarsi per finanziare il rimborso annuale (che come ribadito dalla Corte può avvenire solo con risorse correnti dell'esercizio), ma che ha tuttavia natura di entrata libera, potendo così concorrere, ad esempio, al finanziamento della quota annuale di ripiano del disavanzo da Fal. Tuttavia, se ciò è vero per il 2022, non altrettanto accade per le altre 2 annualità del bilancio 2022/2024, in quanto l'avanzo di amministrazione può applicarsi solo al primo anno. Quindi per i successivi due anni l'ente dovrà prevedere risorse correnti sia per coprire la quota di rimborso annuale e sia la quota di ripiano del disavanzo. Salvo poi aggiustare il tiro in sede di approvazione dei relativi bilanci triennali.
Il problema è altresì presente nel 2021. Gli enti che si apprestano (o hanno già effettuato) le conseguenti variazioni al bilancio 2021, non solo si trovano a dover finanziare con risorse correnti la quota di rimborso e la quota di ripiano del disavanzo da Fal dell'esercizio, ma altrettanto devono procedere per le annualità 2022-2023, occupando risorse che in realtà già oggi è noto potranno liberarsi.

(*) Vice presidente Anutel

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LE PROSSIME INIZIATIVE ANUTEL PER IL SETTORE TRIBUTARIO
27/9/2021: Imu abitazione principale e pertinenze: evoluzione nella fiscalità locale (15,00-17,00)
- 4/10/2021: corso base per operatori uffici tributi di prima nomina: la nuova Imu - prima giornata (12,00-14,00)
- 6/10/2021: corso base per operatori uffici tributi di prima nomina: la nuova Imu - seconda giornata (12,00-14,00)
- 6/10/2021: Imu e fabbricati rurali: evoluzione normativa e giurisprudenziale (modulo 1) (15,00-17,00)
- 8/10/2021: corso base per operatori uffici tributi di prima nomina: la nuova Imu - terza giornata (12,00-14,00)
- 13/10/2021: Imu e fabbricati rurali: evoluzione normativa e giurisprudenziale (modulo 2) (15,00-17,00)
- 18/10/2021: Tari: percorso guidato al calcolo delle tariffe (15,00-18,00)
- 20/10/2021: Imu agevolazioni per l'agricoltura (15,00-17,00)

LE PROSSIME INIZIATIVE ANUTEL PER IL SETTORE FINANZIARIO
- 29/9/2021: le ultime novità normative per gli enti locali (15,00-17,00)

LE PROSSIME INIZIATIVE ANUTEL PER ALTRI SETTORI
- 1/10/2021: le novita' introdotte nella gestione delle procedure di gara afferenti alle risorse del Pnrr e Pnc (d.l. n. 77 del 31 maggio 2021) (15,00-17,00)
- 13/10/2021: configurazione della responsabilita' contabile dei dirigenti e dei funzionari degli enti locali (10,00-12,00)

CORSO PER GLI ORGANISMI INDIPENDENTI DI VALUTAZIONE (O IV)
PROGRAMMAZIONE, PERFORMANCE E RISK MANAGEMENT NEGLI ENTI LOCALI
Corso che consente l'acquisizione dei crediti formativi richiesti dalla legge ai componenti degli OIV.

- Dal 15/11/2021 al 13/12/2021 dalle ore 13,00 alle ore 16,00: il corso si svolgerà in 9 giornate (15/11-19/11-22/11-26/11-29/11-03/12-06/12-10/12-13/12)

Per informazioni ed iscrizioni consultare il sito Anutel.