Fisco e contabilità

Nuova programmazione dei lavori, sale a 150mila euro il limite minimo di importo per l'inserimento nel piano triennale

Mandando in soffitta il limite dei 100mila euro previsto dall'articolo 21 del Dlgs 50/2016

di Anna Guiducci

Sale a 150mila euro il limite minimo di importo degli interventi ai fini dell'inserimento nel programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali. L'articolo 37 del Dlgs 36/2023 (Nuovo codice dei contratti pubblici), che riscrive le regole per la programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi, stabilisce infatti che il piano triennale dovrà contenere i lavori, compresi quelli complessi e da realizzare tramite concessione o partenariato pubblico-privato, di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera a), cioè 150mila euro, mandando in soffitta il limite dei 100mila euro previsto dall'articolo 21 del Dlgs 50/2016.

Per i lavori (diversi dalla manutenzione ordinaria) di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea (euro 5,382milioni) occorrerà poi l'approvazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali ai fini dell'inserimento nell'elenco triennale e del solo documento di indirizzo della progettazione per l'iscrizione nell' elenco annuale. Di assoluta novità inoltre la previsione di adozione di un programma triennale (anzichè biennale) degli acquisti di beni e servizi, da adottare nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio degli enti locali.Tale programma triennale e i relativi aggiornamenti annuali dovranno indicare gli acquisti di importo stimato pari o superiore alla soglia 140mila euro, e non più 40mila euro come previsto dal vecchio codice. Lo specifico allegato I.5 definisce gli schemi tipo, gli oridini di priorità degli interventi, le condizioni che consentono di modificare la programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell'elenco annuale e le modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono delegare le singole attività. Tale allegato sarà abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento che lo sostituirà integralmente anche in qualità di allegato al codice. Non dovranno infine più essere inseriti nella programmazione i lavori, servizi e forniture da realizzare in amministrazione diretta.

Poichè le disposizioni del codice, con i relativi allegati acquisteranno efficacia il 1° luglio 2023, la programmazione 2024/26, da presentare al consiglio entro il 31 luglio, dovrà tenere conto delle nuove regole di redazione degli atti , anche ai fini della verifica di coerenza con il bilancio dell'ente.

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