Personale

Nuove assunzioni di assistenti sociali, il ministero detta le regole operative per i calcoli

Per il calcolo vanno considerati tutti gli effettivamente impiegati a tempo indeterminato nell'ambito territoriale

di Gianluca Bertagna e Davide d'Alfonso

Sono giunte, con la nota n. 1447/2021 pubblicata sul sito del ministero del Lavoro, le istruzioni operative di dettaglio per l'applicazione dell'articolo 1, comma 797 e seguenti della legge 178/2020, che prevede l'erogazione di un contributo economico a favore degli Ambiti sociali territoriali (Ats) al fine di migliorare, attraverso nuove assunzioni a tempo indeterminato, il rapporto tra popolazione residente e operatori sociali in servizio (si veda anche Enti locali & edilizia dell'11 febbraio).
La legge di bilancio per il 2021 ha stabilito la misura di un operatore sociale ogni 5.000 abitanti quale livello essenziale per ciascun ambito, nonché un ulteriore obiettivo di servizio fissato in un operatore ogni 4.000 abitanti.
Il contributo economico previsto è strutturale, destinato cioè a finanziare o co-finanziare in modo permanente le nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate da ciascun Ambito. La sua concessione è subordinata all'invio al ministero, entro il 28 febbraio di ciascun anno, di un prospetto riassuntivo, in assenza del quale il contributo non viene riconosciuto. Nel 2021, la data è spostata al 1° marzo in quanto la scadenza cade di domenica.
L'importo, va detto, non è strettamente correlato alle nuove assunzioni in via specifica, sebbene attraverso di esse raggiunga il suo scopo, ma al raggiungimento e mantenimento del rapporto tra popolazione e operatori sociali individuato.

La somma, erogata a valere sul Fondo Povertà, è così determinata:
• 40.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall'Ambito territoriale sociale, ovvero dai Comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 6.500 abitanti e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 5.000;
• 20.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto in numero eccedente il rapporto di 1 a 5.000 abitanti e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000.
Non è previsto alcun contributo per gli ambiti nei quali il rapporto sia peggiore rispetto a un operatore ogni 6.500 residenti. Il ministero fornisce anche un foglio di lavoro utile per il calcolo del numero di dipendenti in termini di equivalenti a tempo pieno.
Le somme prenotate con riferimento all'anno precedente, una volta riconosciute con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, verranno liquidate a partire dal 2022 (le prime somme liquidate faranno insomma riferimento a quelle prenotate nel 2021) sulla base del riparto effettuato ciascun anno a valere sul Fondo Povertà, in modo tale da garantire la copertura di tutte le somme prenotate.

Le istruzioni operative rammentano che l'Ambito sociale territoriale è quello contemplato dall'articolo 8, comma 3, lettera a) della legge 328/2000, e che al fine dell'individuazione di ciascun soggetto beneficiario si farà riferimento all'articolazione degli Ambiti comunicata dalle Regioni sulla piattaforma del Sistema Informativo dell'Offerta dei Servizi Sociali (SIOSS) del ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Il responsabile dell'alimentazione del SIOSS di ciascun Ambito, così come è stato comunicato alla Regione, deve tempestivamente tentare un primo accesso alla piattaforma tramite Spid per consentire la verifica della sua identità e per avviare la successiva profilazione necessaria per effettuare l'accesso. In caso di difficoltà nella procedura l'Ambito deve verificare con la Regione di appartenenza l'avvenuta comunicazione al ministero dell'elenco dei responsabili da accreditare.

Ai fini del calcolo, devono essere considerati tutti gli assistenti sociali effettivamente impiegati nei servizi sociali svolti nel territorio dell'Ambito territoriale e nella loro organizzazione e pianificazione, esclusivamente se assunti a tempo indeterminato. Gli operatori debbono svolgere effettivamente la loro attività a favore di uno o più Comuni appartenenti all'Ambito.
È noto che le modalità di gestione e articolazione territoriale degli Ambiti sono varie, pertanto le istruzioni precisano che gli assistenti sociali possono essere assunti da un'articolata serie di soggetti, tra i quali Comuni, Unioni, Comunità Montane, Aziende Speciali ovvero Aziende di Servizi alla Persona, Consorzi per la gestione di servizi socioassistenziali e sociosanitari.
Le istruzioni terminano riassumendo quali sono le modalità di calcolo del contributo, le forme di controllo da parte del ministero sui dati inviati, nonché i contatti della pagina web "Potenziamento servizi" attiva sul sito istituzionale del Ministero stesso, accedendo alla quale gli enti possono trovare tutto il materiale necessario al presentare l'istanza.

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