Personale

Nuove assunzioni, operativa la circolare: salve le procedure avviate prima del 20 aprile

Più dettagliati l'elenco dei codici per la spesa del personale e gli estremi identificativi delle entrate

di Gianluca Bertagna e Davide d'Alfonso

Approda finalmente sulla Gazzetta Ufficiale dell'11.09.2020, la circolare interministeriale 13 maggio 2020, esplicativa delle nuove regole assunzionali per i comuni introdotte dall'articolo 33 comma 2 del Decreto Crescita. Il documento, a firma dei tre ministri coinvolti, si presenta inalterato rispetto alla bozza che circola da diverse settimane e ribadisce sostanzialmente l'impianto del decreto attuativo 17 marzo 2020, ripercorrendone i contenuti quanto a finalità, individuazione delle Tabelle contenenti i valori percentuali di riferimento nel rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti, conseguenze per i comuni in funzione del loro posizionamento rispetto alle soglie.

Dal punto di vista operativo si conferma d'interesse, e con un livello di dettaglio ulteriore rispetto a quanto previsto dal decreto attuativo, l'individuazione puntuale dei codici voce per la spesa del personale (U.1.01.00.00.000, U1.03.02.12.001; U1.03.02.12.002; U1.03.02.12.003; U1.03.02.12.999) nonché degli estremi identificativi delle entrate (01 Entrate titolo I, 02 Entrate titolo II, 03 Entrate titolo III), riferiti ai dati trasmessi dagli enti alla BDAP, che facilitano i comuni nell'identificazione dei valori da assumere a base del calcolo. La circolare non aggiunge particolari sul tema dell'adeguamento del limite al trattamento accessorio. Nel confermare che il vincolo può essere modificato solo in aumento in caso di incremento del personale rispetto al 31.12.2018, specifica che il presupposto perché ciò accada è che vi sia uno scostamento positivo rispetto a quel valore tenuto conto delle cessazioni e assunzioni a tempo indeterminato intervenute.

Di grande rilievo l'articolato passaggio che il documento, in apertura, riserva alla disciplina della fase transitoria dal vecchio al nuovo regime assunzionale, nell'intento di «non penalizzare i comuni che (…) hanno legittimamente avviato procedure assunzionali, con il previgente regime, anche con riguardo a budgets relativi ad anni precedenti». Si tratta, come noto, della possibilità di far salve le procedure avviate prima del 20 di aprile, data di entrata in vigore della nuova disciplina, a condizione di avere effettuato le comunicazioni obbligatorie ex articolo 34-bis del decreto legislativo 165/2001, nonché di avere operato le relative prenotazioni nelle scritture contabili. Sul punto, la Corte dei conti (cfr. Sezione Lombardia, delibera n. 74/2020 e Sezione Toscana, delibera n. 61/2020) ha espresso orientamenti contrari, tracciando una linea di demarcazione netta tra vecchio e nuovo regime assunzionale secondo l'applicazione rigorosa del principio del tempus regit actum ed evidenziando la necessità che a decorrere dall'entrata in vigore delle nuove norme gli enti rivedano la programmazione dei fabbisogni, incluse le azioni assunzionali avviate in precedenza. I comuni, già oggettivamente in crisi per via dell'introduzione in corso d'anno di una così radicale modifica delle regole che governano le assunzioni, si sono trovati a gestire l'impostazione divergente offerta dal documento ministeriale, già diffuso in bozza, e dalle delibere della magistratura contabile.

Ora la circolare acquisisce i crismi dell'ufficialità, con qualche possibile conseguenza nell'apprezzamento che potrebbero riservarle le Sezioni di controllo, nei cui orientamenti non era finora in linea generale presa in considerazione. Omogeneità tra circolare e pareri della Corte dei conti, invece, nella valutazione dell'intervenuta inapplicabilità del principio della neutralità della mobilità. Il documento interministeriale chiarisce che l'uscita dei comuni dal novero degli enti soggetti a limiti alle assunzioni li esclude dalla portata dell'articolo 1 comma 47 della legge 311/2004, imponendo l'utilizzo degli spazi assunzionali eventualmente concessi dal decreto anche per acquisire unità di personale attraverso quello strumento. Così come l'articolo 33 comma 2 e il d.m. 17 marzo 2020, infine, anche la circolare esplicativa annovera espressamente solo i comuni, e non le loro forme associate, tra i destinatari del nuovo regime assunzionale, a differenza di quanto recentissimamente sostenuto nella delibera 109/2020 della Sezione Lombardia della Corte dei conti.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©