Nuove costruzioni, dal 13 giugno requisiti più severi per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili
Scattano i requisiti della direttiva Red II recepiti con il Dlgs 199/2021 pubblicato il 15 dicembre scorso
(Articolo aggiornato il 6 maggio alle 8:45)
Dal 13 giugno niente rilascio del titolo edilizio per gli interventi di nuova costruzione e per le ristrutturazioni cosiddette «rilevanti» che non rispettano i nuovi e più severi obblighi di installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili. È l'effetto del Dlgs 199 del 2021, entrato in vigore lo scorso 15 dicembre, che recepisce la direttiva Red II (direttiva Ue 2018/2001) e fa scattare nuove regole sull'obbligo di utilizzo di fonti non fossili per i titoli edilizi presentati decorsi 180 giorni dalla sua entrata in vigore. Si avvicina dunque la data, a partire dalla quale, viene innalzata di 10 punti la percentuale dei consumi che dovrà essere soddisfatta mediante l'utilizzo di impianti alimentati da fonti rinnovabili. Più nel dettaglio, passa dal 50 al 60%, per gli edifici privati, e dal 55 al 65%, per quelli pubblici, la quota di consumi, previsti per la produzione di acqua calda sanitaria e per la climatizzazione sia estiva che invernale, da coprire attraverso l'utilizzo di rinnovabili.
Obbligo del 60% (65% per gli edifici pubblici) anche nelle zone A
L'obbligo di integrazione riguarda sia le nuove costruzioni sia le ristrutturazioni rilevanti, categoria in cui ricadono le operazioni di demolizione e ricostruzione (anche quelle classificabili come manutenzione straordinaria) e le ristrutturazioni integrali degli involucri di edifici esistenti con superficie utile superiore a mille mq. L'obbligo diventa più stringente non solo per l'incremento di dieci punti delle percentuali fissate dal Dlgs 28 del 2011 (l'articolo 11 e l'allegato III saranno abrogati con l'entrata in vigore delle nuove regole), ma anche perché viene meno lo sconto automatico che era previsto nelle zone A individuate ai sensi del Dm 1444 del 1968. La previsione, infatti, secondo cui le percentuali relative agli obblighi di integrazione erano da considerarsi dimezzate per gli edifici e gli interventi ricadenti nelle zone A, decade con l'abrogazione, dal prossimo 13 giugno, dell'articolo 11 e dell'allegato III del Dlgs 28 del 2011.
Potenza più che raddoppiata per le nuove costruzioni
I nuovi obblighi vanno letti non solo in termini di percentuali, ma anche di potenza. Subisce un incremento anche la potenza elettrica minima degli impianti alimentati da fonti rinnovabili che devono essere installati in caso di nuove costruzioni e di ristrutturazioni rilevanti. In particolare, è innalzato il coefficiente che, moltiplicato per la superficie in pianta dell'edificio a livello del suolo, permettere di ricavare la potenza elettrica minima. Tale coefficiente, attualmente pari a 0,02, viene portato a 0,025 per gli edifici esistenti e a 0,05 per quelli di nuova costruzione. Ad esempio, per un edificio con impronta al suolo di 500 mq, in base alla vecchia formula occorrevano impianti alimentati a fonti rinnovabili di potenza almeno pari a 10 KW; dal 13 giugno, per un edificio di stessa superficie in pianta, la potenza salirà a 12,5 KW se sottoposto a ristrutturazione rilevante e a 25 KW in caso di nuova edificazione. I valori così ricavati vanno incrementati del 10% per gli edifici di proprietà pubblica.
Il fotovoltaico a terra non concorre al raggiungimento dei nuovi obiettivi
Gli impianti possono essere realizzati al di sopra degli immobili o nelle loro pertinenze. Per pertinenza - viene chiarito - si intende sia l'area che costituisce l'impronta a terra del fabbricato che quella confinante. L'area confinante è considerata pertinenza, però, limitatamente ad una superficie non superiore al triplo dell'area occupata dall'impronta al suolo del fabbricato. In ogni caso, gli impianti fotovoltaici installati a terra non concorrono al raggiungimento delle percentuali del 60 e del 65% e nemmeno degli obiettivi di potenza minima da installare.
Nei tetti piani pannelli non oltre i 30 cm di altezza o nascosti
Resta la restrizione secondo cui i pannelli (sia solari termici che fotovoltaici) devono essere aderenti o integrati nella copertura, se posizionati su tetti spioventi, e seguire lo stesso orientamento e la medesima inclinazione della falda. In più, rispetto al Dlgs 28 del 2011, vengono aggiunte specifiche prescrizioni anche per i tetti piani. Nel caso di coperture piane, «la quota massima, riferita all'asse mediano dei moduli o dei collettori, deve risultare non superiore all'altezza minima della balaustra perimetrale». Se la balaustra non è presente «l'altezza massima dei moduli o dei collettori rispetto al piano non deve superare i 30 cm».
Obblighi validi anche per beni paesaggistici e culturali
Le percentuali di integrazione del 60 e 65% e le prescrizioni sulla potenza minima degli impianti alimentati da rinnovabili si applicano anche in caso di vincolo culturale, di bellezze paesaggistiche individuali e d'insieme (limitatamente alle ville e ai complessi di immobili con aspetto caratteristico avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici) e in presenza di vincoli derivanti dai piani urbanistici. Nel caso in cui il ricorso alle rinnovabili comporti un'alterazione incompatibile con il carattere e con l'aspetto del bene culturale o paesaggistico, allora l'impossibilità di ottemperare ai nuovi obblighi va evidenziata dal progettista nella relazione tecnica "ex legge 10" e «dettagliata esaminando la non fattibilità di tutte le diverse opzioni tecnologiche disponibili». Qualora i nuovi obblighi di integrazione fossero inconciliabili con le esigenze di tutela, il valore di energia primaria non rinnovabile dell'edificio può essere ridotto. Tale valore può essere inferiore al valore di energia primaria non rinnovabile limite calcolato secondo le indicazioni ad hoc contenute nell'allegato III al Dlgs 199 del 2021.
La relazione tecnica di progetto va inviata anche al Gse
La relazione tecnica di progetto (ex legge 10), o il provvedimento equivalente della regione o della provincia autonoma, conterrà tutti i calcoli e le verifiche che riguardano i nuovi obblighi. Una copia di tale relazione va inviata al Gse ai fini del monitoraggio del conseguimento degli obiettivi in materia di fonti rinnovabili di energia.
Ammissione agli incentivi statali per le ristrutturazioni rilevanti
Una novità riguarda l'accesso agli incentivi statali. Viene abrogata la disposizione che permetteva l'accesso agli incentivi solo per la quota di rinnovabili installata in eccedenza rispetto alle percentuali obbligatoriamente da raggiungere. Dal 13 giugno, invece, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili e realizzati per assolvere ai nuovi obblighi – ad esclusione di quelli a servizio di edifici di nuova costruzione - accedono agli incentivi statali previsti per la promozione delle rinnovabili, inclusi i fondi di garanzia e quelli di rotazione per l'erogazione di prestiti a tasso agevolato. Ovviamente bisogna rispettare le condizioni previste dallo specifico meccanismo incentivante.
Esclusioni
Sono esonerati dai nuovi obblighi gli edifici allacciati a una rete di teleriscaldamento o teleraffrescamento qualora questa riesca a coprire l'intero fabbisogno di climatizzazione invernale o estiva. Sono esclusi anche gli edifici destinati a soddisfare esigenze temporanee, e comunque da rimuovere entro 24 mesi dall'ultimazione dei lavori. Per beneficiare dell'esonero, però, il titolo abilitativo pertinente deve contenere l'indicazione sulla temporaneità del manufatto e i termini per la sua rimozione. Infine, le nuove prescrizioni non si applicano agli edifici pubblici posti nelle disponibilità dei corpi armati, qualora la loro applicazione si scontri con la natura stessa di tali immobili o con la loro destinazione d'uso.