Personale

Nuove regole per le assunzioni: fuori gli incentivi tecnici

La Sezione Lombardia introduce una esclusione al dato di spesa che potrebbe essere rilevante sotto il profilo quantitativo

di Gianluca Bertagna e Davide d'Alfonso

La spesa dovuta alla corresponsione degli incentivi per funzioni tecniche, secondo quanto disposto dall'articolo 113 del Dlgs 50/2016 (Codice degli appalti), non rientra nel computo degli spazi assunzionali dei Comuni in base all'articolo 33, comma 2, del Dl 34/2019. Essa non rileva neppure, conseguentemente, nella verifica del valore di spesa di personale da utilizzare nel rapporto con le entrate correnti dell'anno corrente per i Comuni che, collocandosi nella «fascia di mezzo», ricavano dall'articolo 6, comma 3, del Dm 17 marzo 2020 l'obbligo di non superare il medesimo rapporto registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. Queste le conclusioni della Corte dei conti per la Lombardia con deliberazione 73/2021.

Sollecitata da un Comune, in un momento nel quale ancora si registrano perplessità operative nell'applicazione del nuovo regime assunzionale dei Comuni, la Corte lombarda evidenzia che la spesa per incentivi tecnici risente della speciale disposizione del comma 5-bis dell'articolo 113, introdotta dal legislatore con la legge 205/2017 a chiarire che gli stessi «fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture». Tale norma, come avvalorato dalla Sezione delle Autonomie nella deliberazione n. 6/2018, ha portato le somme in esame «al di fuori dei capitoli destinati a spesa di personale».

La prima conseguenza della scelta operata è stata l'esclusione di quei valori dal tetto di spesa di personale in valore assoluto, secondo i commi 557 e 562 della legge 296/2006. Parallelamente, e sempre a decorrere dal 1° gennaio 2018, questa spesa è uscita dai radar del limite al trattamento accessorio dell'anno 2016.

La conseguenza, tratta sulla scia di quanto previsto al comma 5-bis dai magistrati lombardi, è che tanto nel computo del valore percentuale espressivo della sostenibilità finanziaria dell'ente, quanto nel vigilare che il rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti dell'anno non venga peggiorato (clausola per i Comuni «di mezzo»), le somme per incentivazione del personale di cui al Dlgs 50/2016 non vadano considerate.

Gli operatori della materia ricordano che la nozione di spesa di personale offerta dall'articolo 2 del Dm attuativo è assai ampia e onnicomprensiva, e prevede una sola esclusione espressa, ovvero l'Irap. Il legislatore è poi intervenuto a introdurre una seconda specifica deroga, valida per le spese di personale eterofinanziate e derivanti da specifiche disposizioni di legge, con l'apporto dato dall'introduzione dell'articolo 57, comma 3-septies, del Dl 104/2020 convertito in legge 126/2020.

Non sono presenti altre esclusioni di fonte legale, per cui questo approdo interpretativo della magistratura lombarda è certamente innovativo.

Va detto che la stessa Sezione aveva espresso un generale favore a una lettura "plastica" della nozione di spesa di personale, dove con deliberazione 125/2020 (si veda NT+ Enti locali & edilizia del 6 ottobre 2020), valorizzando il principio della prevalenza della sostanza sulla forma in ambito giuscontabile, aveva generalmente aperto a una lettura della nozione di spesa di personale da parte dei Comuni che tenesse conto delle specificità dei singoli casi.

Altrettanto vero è che in un sistema in cui, con le problematicità evidenziate dalla Sezione delle Autonomie a margine della delibera n. 4/2021 (si veda NT+ Enti locali & edilizia del 16 aprile), permane anche l'altro vincolo in base al comma 557 della legge 296/2006, quest'ultimo ha visto delinearsi la sua odierna definizione non solo per opera del legislatore, ma anche per deroghe sopravvenute in esito a delibere e pareri istituzionali.

L'impostazione offerta nello specifico dalla Sezione Lombardia, che vedremo se verrà confermata anche da altre sezioni regionali o presso la Sezione delle Autonomie, introduce una esclusione al dato di spesa che potrebbe essere rilevante sotto il profilo quantitativo; e che potrebbe non essere semplice da applicare, in corso d'anno, attesa l'incertezza che spesso accompagna il quantum a quel fine destinato durante l'esercizio.

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