Fisco e contabilità

Nuove regole Tefa, enti liberi dagli obblighi di rilevare a bilancio le somme

In ogni caso i Comuni continueranno a ricevere lo 0,30% di quanto riscosso a titolo di commissione per la gestione del tributo

di Daniela Ghiandoni ed Elena Masini

La deliberazione della Corte di conti - Sezione regionale di controllo per la Liguria n. 3/2021 costituisce l'occasione per fare il punto sulla contabilizzazione del Tefa nei bilanci comunali.

Contabilizzazione nei servizi per conto di terzi
I giudici contabili liguri, rifacendosi a un precedente orientamento della Corte dei conti Lombardia (delibera n. 487/2013), hanno censurato l'operato di un Comune che aveva imputato l'entrata derivante dal tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela e protezione dell'ambiente nei servizi per conto terzi. La decisione non può essere condivisa in quanto, a partire dall'entrata in vigore dell'armonizzazione contabile (1° gennaio 2015), il legislatore ha espressamente previsto che i tributi riscossi per conto di terzi siano allocati tra le partite di giro, in quanto manca in capo al Comune qualsiasi discrezionalità in ordine ai tempi, modi e destinatari della spesa.
Lo stesso glossario Siope cita il Tefa come esempio di tributo:
a) da riscuotere alla voce E.9.02.05.01.001 (Riscossione di imposte in conto capitale per conto di terzi);
b) da riversare alla provincia o città metropolitana alla voce U.7.02.05.01.001 (Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi).

Il riversamento diretto da parte dell'agenzia delle Entrate
La riscossione del Tefa da parte dei Comuni è stata oggetto nel corso degli ultimi mesi di profondi cambiamenti, che porteranno a superare gradualmente quella gestione, anche in base alla necessità di conciliare l'obbligo di versare la Tefa con quello previsto dall'articolo 9 del Mtr Arera (delibera n. 443/2019) che pone a carico degli utenti del servizio gli oneri di funzionamento degli enti territorialmente competenti. Il Dm 1° luglio 2020, in attuazione dell'articolo 38-bis del Dl 124/2019, ha infatti previsto che:
• per l'anno di imposta 2020, a partire dalle ripartizioni effettuate dal 1° giugno 2020, il riversamento sia effettuato direttamente da parte dell'Agenzia delle entrate, scorporando dai versamenti dei contribuenti affluenti mediante F24 il 5% del tributo istituito dall'articolo 19 del Dlgs 504/1992;
• a partire dalle riscossioni relative all'anno di imposta 2021, invece, i Comuni dovranno predisporre le deleghe di versamento attribuendo al Tefa gli appositi codici tributo istituiti con la risoluzione n. 5/E del 18 gennaio 2021 (TEFA-TEFN-TEFZ);
• per le riscossioni riferite ad anni di imposta fino al 2019 compreso, invece, rimane di competenza delle amministrazioni comunali il riversamento della componente relativa al Tefa alle rispettive province e città metropolitane.
Per chi riscuote la Tari mediante bollettino di conto corrente postale, il Tefa viene ancora riscosso dai Comuni in quanto mancano ancora le specifiche tecniche attuative. In ogni caso i Comuni continueranno a ricevere lo 0,30% delle somme riscosse a titolo di commissione per la gestione del tributo, da incassare al titolo 3 tra le entrate extratributarie. Non verranno prese in considerazioni percentuali diverse stabilite dagli enti su base convenzionale.

Le implicazioni per gli enti
Diverse sono le ricadute operative per gli enti coinvolti. Per quanto riguarda i Comuni, si tratta certamente di una semplificazione procedurale in quanto viene superato l'obbligo di effettuare il riversamento e di rendere il conto. Questi enti non dovranno più esporre nulla in bilancio, né tantomeno effettuare una regolazione contabile sul tesoriere per evidenziare il Tefa, mentre si limiteranno a introitare la commissione dello 0,30%. Ciò comporterebbe anche il venire meno degli obblighi legati alla qualifica di agente contabile.
Dal canto loro le Province e le città metropolitane potranno contare sulla immediatezza e certezza dei versamenti effettuati dai contribuenti, senza più dover attendere i tempi non sempre celeri di restituzione delle somme da parte dei Comuni. Una possibile preoccupazione è tuttavia data dal fatto che i contribuenti potrebbero essere indotti a non versare il tributo, esposto con un codice separato dalla Tari, i cui importi spesso non raggiungono la soglia minima per attivare il recupero.

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