Appalti

Nuovo Codice, direttore dell'esecuzione anche nel sottosoglia se l'appalto è complesso

Rispetto alle linee guida Anac vengono ridefiniti i casi in cui il Dec non può coincidere con il Rup (legittimando l'accesso agli incentivi alle funzioni tecniche)

di Stefano Usai

L'articolo 45 del nuovo Codice – così come già l'articolo 113, comma 2, del Codice del 2016 -, stabilisce che la disciplina sugli incentivi «alle funzioni tecniche» si applica anche agli appalti di beni o servizi nel caso in cui, però, sia stato nominato un direttore dell'esecuzione (Dec). Una figura competente, pertanto - all'interno dell'ente o esterna in caso di certificata carenza di professionalità - diversa dal Rup a cui, ordinariamente, è affidato il compito di vigilare/monitorare/rendicontare l'esecuzione delle prestazioni. La novità di rilievo, rispetto, soprattutto, alle linee guida Anac n.3, è la sostanziale riscrittura dei casi in cui, necessariamente, il Dec non può coincidere con il Rup legittimando, pertanto, anche l'accesso agli incentivi predetti.

Un Dec distinto dal Rup
L'allegato I. 2, che dispone in tema di requisiti e compiti del Rup (che dal 1° luglio andrà a sostituire le linee guida Anac n. 3), precisa (art. 8, comma 3) che il Rup ordinariamente svolge – per i contratti di beni/servizi – anche le funzioni del Dec. Al comma 4 è rimesso il compito di chiarire i casi in cui – e quindi non esiste discrezionalità del Rup se non nel caso di certificate esigenze organizzative -, necessariamente la direzione dell'esecuzione del contratto deve essere assegnata ad un soggetto diverso dal responsabile del progetto.
La norma ripete solo in parte le indicazioni contenute nelle linee guida citate visto che, il Dec, diverso dal Rup, dovrà essere nominato, ordinariamente, negli appalti di importo superiore alle soglie comunitarie (mentre nelle linee guida, per appalti di importo superiore ai 500mila euro).

Le ulteriori ipotesi ribadiscono le fattispecie già presenti nelle linee guida, ovvero che il Dec deve necessariamente essere un soggetto distinto dal Rup nel caso di:
1) interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
2) prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze;
3) interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
4) per ragioni concernenti l'organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.

L'ultima fattispecie sembra porsi come ipotesi di chiusura e legittimare la nomina di uno specifico direttore nel caso di situazioni organizzative particolari che, in ogni caso, dovranno essere certificate. Ad esempio, c'è da chiedersi se tra le ipotesi in parola possano essere considerati i casi di un eccessivo, sempre certificato, carico di lavoro del Rup.

Situazioni specifiche
In aggiunta a quanto appena riportato occorre evidenziare, però, che l'articolo 114, comma 8 rinvia all' allegato II.14, «Direzione dei lavori e direzione dell'esecuzione dei contratti. Modalità di svolgimento delle attività della fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità» (che sostituirà il DM 49/2018) per l'individuazione dei casi, ulteriori, in cui il Dec non può coincidere con il Rup. L'allegato citato, con l'articolo 32 individua, secondo una lettura da ritenersi tassativa, i casi in cui, per la complessità dell'appalto di servizi il Rup non può occuparsi dell'esecuzione. La complessità deve essere certificata, ad esempio, per «il profilo tecnologico» e per il fatto che le prestazioni «richiedono l'apporto di una pluralità di competenze», oppure può trattarsi di «interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità», infine per «servizi che, per ragioni concernente l'organizzazione interna alla stazione appaltante, impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento».

L'aspetto inedito, però, è che nei casi specifici si prescinde dall'importo. In sostanza, ciò che rileva è la complessità determinata dal tipo di servizio.
In prima lettura, recita la norma, si tratta dei:
a) servizi di telecomunicazione;
b) servizi finanziari, distinti in servizi assicurativi e servizi bancari e finanziari;
c) servizi informatici e affini;
d) servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili;
e) servizi di consulenza gestionale e affini;
f) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari;
g) eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti; disinfestazione e servizi analoghi;
h) servizi alberghieri e di ristorazione;
i) servizi legali;
l) servizi di collocamento e reperimento di personale;
m) servizi sanitari e sociali;
n) servizi ricreativi, culturali e sportivi.

Dal dettato normativo, sembra evidente che il ricorrere di uno degli appalti di servizio citati, di per sé, non possa legittimare la nomina di un Dec diverso dal Rup ma occorre che il dirigente/responsabile del servizio ne certifichi la complessità. Si pensi, a titolo esemplificativo, alla differenza che ricorre tra l'appalto del servizio di pulizia da svolgere in ambienti di piccole dimensioni rispetto ad un servizio che deve esser svolto in diversi immobili. Per le forniture, invece, il comma 3 ammette la necessità di un Dec diverso dal Rup solo nel caso di situazioni di particolare importanza con prestazioni di importo superiore ai 500mila euro.

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