Personale

Nuovo decreto correttivo sulle assunzioni, verso il calcolo pro quota per i segretari in convenzione

Il testo dovrebbe superare le criticità emerse nell'applicazione del nuovo regime assunzionale

di Gianluca Bertagna e Salvatore Cicala

Dopo il primo intervento correttivo alle nuove modalità di calcolo degli spazi finanziari da destinare a nuove assunzioni a tempo indeterminato dei Comuni, operata con la legge di conversione del decreto Agosto (si veda Enti locali e Edilizia del 15 ottobre 2020), è pronto ai nastri di partenza un secondo correttivo.

Ciò è quanto si evince dai lavori svolti in sede di Conferenza Stato-Città e autonomie locali nel corso della seduta straordinaria dello scorso 15 ottobre.
Nel corso della seduta, con atto n. 609_II (SC).8, è stato dato il via libera a uno schema di decreto del Ministero Interno che innova i criteri applicativi delle norme sulla capacità assunzionale, previste all'articolo 33 del decreto Crescita, per quanto riguarda le convenzioni di segreteria.

Lo schema di decreto del Viminale
Per dare concreta attuazione alle disposizioni contenute nel decreto Milleproroghe (articolo 16-ter, comma 12), finalizzate al potenziamento delle funzioni dei segretari comunali e provinciali, il Viminale ha sottoposto al vaglio della Conferenza unificata lo schema di decreto sulle convenzioni di segreteria.

Il documento, oltre a fornire un utile chiarimento sulla previsione contenuta nel comma 11 dell'articolo 16-ter decreto Milleproroghe (precisando che «la nomina del segretario è disposta dal sindaco del Comune, o dal presidente della Provincia, avente la più elevata classificazione tra gli enti in convenzione e, a parità di classificazione, da quello avente la maggiore popolazione. Tale comune o provincia assume il ruolo di ente capofila»), contiene anche un'altra importante disposizione in materia di assunzioni di personale fortemente voluta dall'Anci (si veda Enti locali e Edilizia del 28 settembre 2020).

Nello schema di decreto si legge infatti che «ai fini del rispetto dei valori soglia di cui articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ciascun comune computa nella spesa di personale la quota a proprio carico e, per il comune capofila, non rilevano le entrate correnti derivanti dai rimborsi effettuati dai comuni convenzionati a seguito del riparto della predetta spesa».

L'impatto della previsione
L'intervento si sostanzia in una vera e propria modifica al nuovo regime assunzionale dei Comuni introdotto dal decreto ministeriale del 17 marzo 2020 (attuativo dell'articolo 33, comma 2, del decreto legge 34/2019) con lo scopo di superare una serie di problemi emersi in sede applicativa.

La circolare interministeriale del 13 maggio scorso (esplicativa del decreto ministeriale 17 marzo 2020) ha previsto, al punto 1.2, che le voci di spesa di personale da considerare ai fini del calcolo sono soltanto quelle riportate «nel macroaggregato Bdap U.1.01.00.00.000, nonché nei codici spesa: U1.03.02.12.001; U1.03.02.12.002; U1.03.02.12.003; U1.03.02.12.999».

Questa impostazione ha generato problemi per gli enti che hanno stipulato convezioni per la gestione dell'ufficio di segreteria comunale.

L'imputazione della spesa complessiva del segretario in convenzione a carico dell'ente capo convenzione, con contestuale computo tra le entrate correnti delle somme trasferite dagli altri enti convenzionati non sembra aver dimostrato effetti di neutralità. Il meccanismo porterebbe a un innalzamento per il comune capo convenzione del rapporto tra spese di personale ed entrate correnti che nel nuovo sistema assunzionale è fondamentale per verificare la virtuosità dei Comuni e determinare il margine disponibile per nuove assunzioni.

L'intervento contenuto dello schema di decreto sulle convenzioni di segreteria dovrebbe così garantire il superamento di criticità.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©