I temi di NT+Tributi e bilanci a cura di Anutel

Nuovo metodo accelerato di calcolo del fondo crediti dubbia esigibilità introdotto dalla legge di bilancio 2026

di Stefano Baldoni (*) - Rubrica a cura di Anutel

Una delle più importanti novità per i bilanci degli enti locali contenuta nella legge di bilancio 2026 è la possibilità di alleggerire il peso del fondo crediti di dubbia esigibilità, adottando un diverso metodo di calcolo, rispondendo in tal modo alle richieste degli enti locali visto il peso crescente del fondo che “ingessa” i bilanci correnti. Facoltà però che non sarà consentita a tutti, ma solo agli enti che registrano miglioramenti della capacità di riscossione, da rendersi strutturali con appositi progetti.

Il comma 659 dell’articolo 1 della legge 199/2025 ha delegato a un apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze il compito di aggiornare l’allegato 4/2 al Dlgs 118//2011, al fine di introdurre la possibilità, per i comuni, le province, le città metropolitane e le unioni di comuni che hanno registrato un miglioramento della riscossione rispetto alla media del triennio precedente, di determinare l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, invece che sulla base della media quinquennale delle riscossioni in c/competenza dei 5 esercizi precedenti, tenendo conto del risultato conseguito nell’esercizio in cui si è registrato il miglioramento della riscossione. Ciò a condizione, tuttavia, che sia stato formalmente attivato un progetto, almeno triennale, volto a rendere strutturale il miglioramento accertato. Questa facoltà sarà consentita per un periodo di tempo limitato, a decorrere dall’assestamento del bilancio 2026-2028, e nei bilanci degli esercizi 2027-2029, 2028-2030 e 2029-2031.

La commissione Arconet, in occasione della seduta del 26/11/2025, ha già esaminato e approvato la proposta di inserire la modifica al principio contabile all. 4/2, volta a recepire la facoltà introdotta dalla legge di bilancio 2026. Modifica che, come detto, per divenire operativa richiede l’adozione di un apposito decreto ministeriale.

Il meccanismo viene delineato puntualmente mediante appositi esempi.

Come accennato, la modalità di calcolo del fondo, definita “accelerata”, può essere adottata al verificarsi di due condizioni:

- La registrazione in sede di rendiconto del miglioramento della percentuale di riscossione di una o più entrate, rispetto alla media del triennio precedente, compreso l’esercizio a cui il miglioramento si riferisce;

- La formale attivazione di un progetto almeno triennale di accelerazione della capacità di riscossione, volto a rendere strutturale il miglioramento ottenuto. Questo è uno degli aspetti più delicati, in quanto si deve trattare di un progetto non solo approvato ma anche attivato, ossia già avviato al momento del calcolo/ricalcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità.

Inoltre, la proposta di modifica al principio contabile applicato evidenzia che il calcolo del fondo con il metodo “accelerato” può riguardare anche solo una o più entrate, limitatamente a quelle che hanno registrato il predetto miglioramento della riscossione.

Già a partire dall’assestamento del bilancio 2026/2028, da approvarsi entro il 31 luglio 2026, gli enti che hanno registrato nel rendiconto 2025, per una o più entrate, il predetto miglioramento della riscossione (rispetto alla media del triennio 2025-2023), possono adeguare l’accantonamento iscritto nel bilancio di previsione al fondo crediti di dubbia esigibilità per predette entrate, conteggiandolo sulla base del complemento a 100 del rapporto tra le riscossioni in conto competenza del 2025 e gli accertamenti di competenza del medesimo anno. In questo modo liberando risorse nella parte corrente del bilancio. Gli enti che hanno calcolato, in sede di predisposizione del bilancio di previsione, l’accantonamento al fondo avvalendosi del criterio che consente di calcolare la percentuale media di riscossione considerando, per ogni anno rientrante nella media quinquennale, tra gli incassi non solo quelli in conto competenza ma anche quelli in conto residui relativi al medesimo anno registrati l’anno successivo, tenuto conto dello slittamento indietro di un anno da applicare al calcolo della media, al fine di individuare il miglioramento della riscossione dovranno confrontare la percentuale di riscossione del 2024 (come sopra calcolata) con la media del triennio 2024-2022. In questo caso l’accantonamento al fondo crediti dell’anno 2026 sarà calcolato sulla base del complemento a 100 della percentuale di riscossione calcolata con riferimento al 2024 (incassi in c/competenza 2024 + incassi in c/residui 2024 effettuati nel 2025, rapportati al totale degli accertamenti di competenza dell’anno 2024).

Negli anni successivi, il calcolo del fondo con il metodo “accelerato” dovrà essere operato in sede di bilancio e non sarà più possibile utilizzarlo in sede di assestamento.

In sede di predisposizione del bilancio 2027-2029, si applicheranno ai fini del conteggio del fondo, sempre con riferimento alle entrate per le quali si è registrato il miglioramento della riscossione 2025 (o 2024) rispetto al triennio 2025-2023 (2024-2022), le medesime percentuali di accantonamento utilizzate in sede di assestamento 2026, beneficiando quindi anche per tale anno di una minore necessità di accantonamento rispetto a quella che si sarebbe avuta con il metodo ordinario.

Nel bilancio 2028-2030 si procederà a determinare l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, sempre per le entrate interessate dal miglioramento della riscossione, sulla base del complemento a 100 della media della percentuale di riscossione in conto competenza del biennio 2026-2025 (o 2024-2025 se consideriamo anche le riscossioni effettuate nell’anno successivo per le riscossioni in conto residui dell’anno precedente).

Nel bilancio 2029-2031, invece, sarà necessario uno step di verifica, volto ad accertare che il miglioramento della riscossione stia proseguendo (per effetto del progetto di miglioramento attivato); in particolare occorrerà confrontare la percentuale di riscossione in conto competenza dell’anno 2027, con la relativa media del periodo 2027-2025. Se la prima è maggiore della seconda, l’ente potrà continuare a calcolare il fondo crediti, con riferimento alle entrate con miglioramento della riscossione, utilizzando il complemento a 100 della media della percentuale di riscossione in competenza degli anni 2027, 2026 e 2025. Nel caso di utilizzo nel calcolo anche delle riscossioni effettuate nell’anno successivo in conto residui dell’anno precedente, il conteggio di cui sopra andrà effettuato slittando indietro di un anno i dati utilizzati. Se invece, la riscossione in conto competenza 2027 non migliora rispetto alla media 2027-2025 (o il dato 2026 rispetto alla media 2026-2024 se si considerano anche i residui come sopra), l’ente non solo non potrà utilizzare il metodo “accelerato” per calcolare l’accantonamento al fondo 2028, ma occorrerà anche ricalcolare l’accantonamento al fondo per l’anno 2027 utilizzando il metodo ordinario (media quinquennale), reperendo quindi le necessarie risorse.

Infine, nel bilancio 2030-2032, si dovrà procedere come sopra, aggiornando gli anni di riferimento e calcolando il fondo sulla base del complemento a 100 della media delle riscossioni in c/competenza del periodo 2028-2025.

Dal bilancio 2031-2033 si tornerà al metodo ordinario.

Da rilevare che il predetto metodo accelerato si potrà utilizzare anche a partire da uno dei bilanci successivi al 2027, slittando in avanti i riferimenti temporali sopra delineati.

Si tratta di un metodo alternativo quindi utilizzabile in caso di miglioramenti della riscossione, da rendere però strutturali, con un apposito progetto. Proprio in questo risiede la maggiore difficoltà, in quanto, come evidenziato, deve essere già attivato quando ci si avvale della facoltà derogatoria, pur se sembra non sia richiesto che lo stesso sia già presente nell’anno in cui si è registrato il miglioramento della riscossione. Il progetto dovrà mirare a rendere strutturale il miglioramento della riscossione registrato, anche limitatamente a una o più entrate, soprattutto, visto il meccanismo sopra delineato, dispiegando i suoi effetti sulla riscossione in conto competenza, al più su quella in conto residui dell’anno precedente effettuata nell’anno successivo. Pertanto, dovrà essere volto non solo a migliorare in assoluto i risultati di riscossione (o a consolidare quelli già ottenuti), ma soprattutto ad accelerare la stessa. Proprio questa è la principale sfida per gli enti locali, considerando peraltro che la partita della riscossione sarà una tematica sempre più centrale per gli enti, anche alla luce dei recenti interventi della legge di bilancio (vedasi affidamento ad Amco) e degli annunciati provvedimenti sul magazzino di Agenzia delle entrate riscossione.

(*) Vicepresidente Anutel

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