I temi di NT+Tributi e bilanci a cura di Anutel

Obbligo di dichiarazione Imu per i beni merce

di Stefano Baldoni (*) - Rubrica a cura di Anutel

La presentazione della dichiarazione Imu è indispensabile per la spettanza dell'esenzione prevista in favore dei «beni merce». Questa è la conclusione a cui è giunta la Corte di cassazione con l'ordinanza n. 519/2022.

La questione affrontata dalla Corte riguarda l'esenzione prevista dall'articolo 2, comma 2, del Dl 102/2013 per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga questa destinazione e che non siano in ogni caso locati. Il comma 5-bis dell'articolo 2 sopra citato ha stabilito che, ai fini dell'applicazione dei benefici, il soggetto passivo è tenuto a presentare, a pena di decadenza, la dichiarazione Imu, utilizzando il modello ministeriale, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali si applica l'esenzione.

La Cassazione ha sottolineato che la disposizione normativa sopra richiamata evidenzia chiaramente che la presentazione della dichiarazione è condizione necessaria per l'ottenimento del beneficio fiscale. Obbligo previsto a pena di decadenza, che non può essere sostituito dalla circostanza che il Comune sia a conoscenza dei fatti che comportano l'esenzione dall'imposta.

Sulla questione la Cassazione ha un orientamento consolidato, in base al quale le norme che stabiliscono esenzioni o agevolazioni sono di stretta interpretazione e non sono suscettibili di interpretazione analogica o estensiva (sentenza n. 1547/2017, n. 4333/2016). La precisa specificazione normativa, che subordina il riconoscimento dell'esenzione alla presentazione della dichiarazione, impedisce di considerare equivalente qualsiasi altro adempimento e altresì di ritenere superflua la dichiarazione, pur se il Comune, quale ente che rilascia il permesso di costruire, è a conoscenza sin dall'origine dell'edificazione dei fabbricati.

L'ordinanza in commento, se da un lato ha confermato quanto già stabilito dalla medesima Corte con la sentenza n. 21465/2020, è interessante poiché, seppure indirettamente, si è pronunciata sulla nuova disciplina introdotta dalla legge 160/2019, vigente dal 2020.

Va infatti rammentato che l'articolo 1, comma 751, della legge 160/2019 ha stabilito, con decorrenza dal 2022, l'esenzione dall'Imu dei "beni merce", dopo che la fattispecie era tornata soggetta al tributo negli anni 2020 e 2021, seppure con un'aliquota massima limitata dello 0,25 per cento. Ciò in quanto, la soppressione della Tasi, avvenuta dal 2020, durante la cui vigenza i "beni merce" erano soggetti al tributo, e il conseguente obiettivo di lasciare inalterato il gettito complessivamente ottenuto dai Comuni, ha portato il legislatore a far cessare l'esenzione Imu prevista fino al 2019. Tuttavia, considerando che il Dl 34/2019 aveva introdotto l'esenzione dei "beni merce" anche dalla Tasi, pur se con decorrenza dal 2022, la norma della legge 160/2019 ha recepito la medesima previsione nell'Imu. L'articolo 1, comma 769, della legge 160/2019 ha espressamente previsto l'obbligo dichiarativo per gli immobili che beneficiano dell'esenzione dal 2022 (da presentarsi entro il 30 giugno 2023). Tuttavia, la norma, a differenza della disposizione del Dl 102/2013, non stabilisce più che la dichiarazione debba essere presentata a pena di decadenza.

Il contribuente aveva invocato, anche per l'anno di imposta oggetto del giudizio (2014), l'applicazione della nuova disposizione introdotta dalla legge 160/2019, in base al principio del "favor rei". Principio che, tuttavia, la Cassazione ha ritenuto non applicabile alla fattispecie, in quanto relativo solo alle sanzioni tributarie (articolo 3 del Dlgs 472/1997). La Corte ha affrontato anche la questione degli effetti dell'abrogazione di un tributo e della sua sostituzione con un altro (come a voler ritenere che l'Imu di cui alla legge 160/2019 sia un tributo nuovo rispetto a quello del Dlgs 23/2011, nonostante il ministero dell'Economia e delle Finanze sia stato di parere opposto nella circolare n. 1/df/2020). Nella sua costante giurisprudenza la Corte ha sottolineato che l'abrogazione di un tributo e la sua sostituzione con un altro non comporta il venir meno per il contribuente dell'obbligo di corrispondere il tributo, relativamente agli anni in cui quest'ultimo era dovuto, con conseguente perdurante applicazione delle sanzioni in caso di inadempimento. La Corte ha fatto osservare peraltro che la disposizione del comma 769 dell'articolo 1 della legge 160/2019 non ha abrogato la norma del Dl 102/2013, volendo con tutta probabilità evidenziare come la nuova disciplina non incida su quella previgente.

(*) Vice presidente Anutel

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