Fisco e contabilità

Obbligo di restituire l'intero contributo per gli enti che hanno ridotto le indennità dei propri amministratori

Il ministero ha evidenziato l'impossibilità di utilizzare le risorse ricevute per incrementare proporzionalmente o integralmente l'indennità ridotta

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di Elena Brunetto e Patrizia Ruffini

Obbligo di restituire i contributi per gli enti che hanno ridotto le indennità dei propri amministratori. I chiarimenti forniti dal ministero con comunicato del 9 gennaio evidenziano l'impossibilità, a seguito della entrata in vigore della legge 30 dicembre 2021 n. 234, di utilizzare le risorse ricevute con il decreto interministeriale 30 maggio 2022 per incrementare proporzionalmente o integralmente l'indennità ridotta (si veda anche Nt+ Enti locali & edilizia del 10 gennaio).

Le risorse assegnate sono destinate, in via esclusiva, a compensare il maggiore onere che gli enti sostengono per adeguare le indennità in precedenza erogate agli amministratori in misura intera rispetto ai nuovi importi derivanti dall'applicazione dei commi 583 e seguenti della legge di bilancio 2022, con la conseguenza che qualsivoglia delibera che abbia inciso in senso riduttivo rispetto all'ammontare previsto dalla legislazione allora vigente, farà insorgere, in capo al Comune, l'obbligo di procedere alla restituzione dell'intero contributo ricevuto.

Pertanto, precisa il Viminale, in caso di una precedente riduzione con delibera dell'ammontare delle indennità previste dalla normativa all'epoca vigente, dovrà applicarsi il comma 3 dell'articolo 1 del decreto interministeriale 30 maggio 2022 riferito alla restituzione delle somme. Questi comuni sono quindi tenuti a riversare sul Capo XIV - capitolo 3560 "Entrate eventuali e diverse del Ministero dell'interno" - articolo 03 "Recuperi, restituzioni e rimborsi vari" l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario 2022 per la copertura del maggior onere di cui al comma 1.

Con un ulteriore chiarimento il ministero ricorda che le risorse oggetto di riparto con decreto interministeriale 30 maggio 2022 sono aggiuntive rispetto al contributo a regime, erogato a partire dall'anno 2020, in favore dei Comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti (articolo 57-quater del decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019 n. 157).

Quest'ultima disposizione aveva già previsto un incremento dell'indennità per i sindaci dei Comuni fino a 3.000 abitanti, con l'istituzione di uno specifico fondo di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, i cui contributi, secondo quanto implicito nella Tabella 1 della "Relazione illustrativa, relazione tecnica e allegato conoscitivo" al disegno di legge di bilancio 2022, continuano a essere attribuiti separatamente rispetto al successivo riparto. Pertanto, nell'effettuare il calcolo del maggiore onere sostenuto dai Comuni fino a 3.000 abitanti, nell'adeguare le indennità degli amministratori locali alle nuove diposizioni della legge di bilancio per l'anno 2022, si è tenuto conto degli incrementi già disposti dal citato decreto legge n. 124 del 2019, ripartendo soltanto la differenza tra le indennità incrementate dalla normativa da ultimo menzionata e quelle ulteriormente incrementate dalla legge 30 dicembre 2021 n. 234.

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