Amministratori

Obbligo di trasparenza anche per gli enti pubblici formalmente privatizzati

La modifica della forma organizzativa dell'ente è irrilevante, ciò che conta è l'attività concretamente svolta

di Pietro Alessio Palumbo

La trasparenza pubblica va oggi intesa come conoscibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle Pa allo scopo di tutelare la consapevolezza dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. E tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria vanno resi disponibili; con diritto di chiunque di conoscerli e fruirne gratuitamente. Nei casi in cui sia stata omesso l'inserimento dei documenti sul sito web dell'ente, qualunque cittadino può "incalzare" la Pa a pubblicarli al più presto, nel rispetto dei suoi diritti e interessi civici.

Secondo il Tar Lazio (sentenza n. 35/2022) non sono esclusi dai suddetti obblighi di pubblicazione - ed eventuali solleciti dei cittadini - neppure gli enti pubblici che sono stati oggetto di privatizzazione "formale"; che cioè abbiano ricevuto una riforma solo di natura organizzativa e gestionale e non anche di tipo funzionale. In ossequio al principio che vuole neutra la forma organizzativa rivestita dall'ente oggetto di trasformazione (associazione, società, fondazione, eccetera) ciò che rileva è infatti l'attività concretamente svolta e non la sua "veste" strutturale.

Il descritto approccio trova conferma nel recente riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pa. Con formulazione ampia ed elastica è stato previsto che a questi obblighi di trasparenza e pubblicazione siano tenute, quanto alle attività di pubblico interesse, anche le fondazioni che esercitano funzioni amministrative.

Quanto alla circostanza per cui le linee guida dell'Autorità nazionale anticorruzione prevedono che alcuni dati e documenti, quali carta dei servizi, costi contabilizzati e class action, siano soggetti a obbligo di pubblicazione soltanto da parte dei concessionari di pubblici servizi, va osservato che in realtà la normativa primaria fa sempre riferimento alle pubbliche amministrazioni ovvero più in generale alla "Amministrazione"; dovendosi intendere per quest'ultima anche l'ente amministrativo in senso "effettivo" e non solamente le amministrazioni pubbliche in senso "classico". Se è vero che nelle linee guida dell'Anac è previsto che i richiamati documenti siano doverosamente pubblicati dai concessionari di pubblici servizi, è anche vero che la nozione in argomento può essere intesa in chiave più estensiva ove si consideri che nel caso di alcuni enti (nella vicenda un ente di previdenza) l'affidamento di taluni interessi pubblici (quali sono per certo la gestione degli aspetti previdenziali ed assistenziali) discende direttamente dalla legge e non da un atto amministrativo. Deve quindi affermarsi che anche questi soggetti svolgono attività pubblicistica che in quanto tale è soggetta ai medesimi obblighi di trasparenza e pubblicazione cui sono sottoposti tutti gli (altri) organi amministrativi.

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