Personale

Ogni dipendente ha diritto di analizzare il documento di valutazione dei rischi dell'ente

Va valorizzata la funzione pubblicistica della tutela della salute e della sicurezza del documento di valutazione

di Pietro Alessio Palumbo

In tema di prevenzione degli infortuni il datore di lavoro ha l'obbligo di esaminare e individuare con il massimo grado di specificità, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all'interno delle sue strutture. All'esito l'ente deve redigere e sottoporre periodicamente ad aggiornamento il documento di valutazione dei rischi (Dvr) all'interno del quale la Pa è tenuta a indicare le misure precauzionali e i dispositivi di protezione adottati per meglio tutelare la salute e la sicurezza dei propri dipendenti. Secondo il Tar Lazio (sentenza n. 508/2022) deve essere valorizzata la funzione pubblicistica della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori assolta da detto Dvr e conseguentemente autorizzata l'istanza del dipendente che volesse visionarlo o riceverne copia al fine di appurare se siano stati presi nella dovuta considerazione tutti i rischi e adottate le idonee misure di salvaguardia della sua salute.

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi oltre ad essere funzionale alla tutela giurisdizionale consente di orientare i propri comportamenti sul piano sostanziale per curare o difendere diritti e interessi. La tutela giurisdizionale del diritto di accesso assicura invece trasparenza e imparzialità, indipendentemente dalla lesione, in concreto, da parte della Pa, di un determinato diritto o interesse. Nonostante alcuni punti di contatto di tipo testuale, l'accesso civico generalizzato si pone su un piano diverso rispetto all'accesso documentale che resta caratterizzato da un rapporto qualificato del richiedente con i documenti che intende conoscere. Il nuovo accesso civico, si affianca senza sovrapposizioni, alle forme di pubblicazione online di cui al decreto trasparenza del 2013 e all'accesso agli atti amministrativi del 1990, consentendo piena visibilità di atti e informazioni; il tutto senza oneri di giustificazione della propria "curiosità civica".

In proposito il giudice capitolino ha evidenziato che la legge indica fra gli obblighi del datore di lavoro anche quello di consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del Dvr; anche su supporto informatico. In tale contesto, nel sistema di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (Rls) è effettivamente investito di un significativo ruolo di sorveglianza e tutela. Siamo perciò in presenza di una acquisizione documentale meramente strumentale all'esercizio della funzione del Rls; che esprime una prerogativa propria di questo ruolo; e non una forma "sostitutiva" dell'accesso agli atti tradizionale o civico. Le sole previsioni che consentono al Rls di acquisire il Dvr non valgono dunque di per sé ad escludere l'applicazione delle forme di accesso da parte del singolo dipendente; stante la diversa prospettiva e la differente dimensione funzionale in cui si collocano i distinti istituti.

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