Imprese

Ok agli aiuti regionali Covid-19 solo per le imprese con sede legale

L'orientamento del Tar Friuli Venezia Giulia: l’esclusione di chi ha solo la sede operativa non viola i principi di concorrenza

di Guglielmo Saporito

Le Regioni possono deliberare un contributo per ristoro dei danni da Covid-19, riservandolo alle imprese che abbiano sede legale, oltre che operativa, nel territorio regionale. Questo è l'orientamento del Tar Friuli Venezia Giulia, espresso nella sentenza 16 gennaio 2021 n. 8, decidendo una lite tra un ristorante e un'estetista in quella Regione. Il tema è di particolare rilievo, perché nelle materie di competenza regionale (quali il commercio) sono possibili iniziative a sostegno delle attività danneggiate dall'emergenza, come sussidi o forme di sostegno. Nel caso esaminato, il Garante della concorrenza aveva ritenuto che la Regione avesse violato i principi in materia tutela della concorrenza. In casi analoghi, ad esempio in tema di appalti, le preferenze delle imprese con sede locale sono state infatti sempre ritenute illegittime (Consulta 98/2020). Il quesito riguardava quindi gli effetti discriminanti di contributi riservati a una cerchia di imprese più ristretta rispetto a a quelle che hanno solo sede operativa sul territorio regionale, richiedendo anche che la sede legale sia nella Regione. In tal modo, infatti, si limita la concorrenza esigendo uno specifico collegamento territoriale tra le attività economiche ed il previsto sostegno finanziario.

L'opinione dei giudici è stata favorevole alla Regione, perché la concessione dei contributi a fondo perduto è stata ritenuta eccezionale, oltretutto con entità variabili secondo le diverse tipologie e settori di attività economica colpita dalla crisi, da 500 a 4mila euro. Proprio questa esiguità di importo (una tantum) ha portato a escludere che venisse alterata la concorrenza, tanto più che si è prevista l'erogazione dei contributi a soggetti operanti in settori riconducibili a materie di competenza regionale (soprattutto, il commercio ed i pubblici esercizi). Quindi, la modestia delle somme immesse nel circuito economico regionale non raggiunge, secondo il Tar, la soglia della rilevanza, ai fini della tutela della concorrenza, ma esplica un'efficienza solo marginale, non in grado di falsare il libero esercizio delle attività, né il corretto esplicarsi di competitività tra soggetti economici operanti sul territorio regionale. Quindi, si è esclusa una disparità di trattamento rispetto a imprese plurilocalizzate, aventi sede legale esterna alla Regione, anche se con unità locali o sedi operative sul territorio regionale.

Anzi, secondo il Tar le ragioni di politica socio-economica sottese alle deliberazioni regionali sono state correttamente orientate alla conservazione, senza alterazione del mercato concorrenziale, evitando, per quanto possibile in relazione alla scarsità delle risorse messe a disposizione dalla finanza regionale, la scomparsa di imprese e di soggetti economici insediati unicamente sul territorio regionale. I contributi quindi beneficeranno con precedenza le attività non plurilocalizzate, che non hanno sede legale esterna alla Regione e che potrebbero essere più vulnerabili e meno resilienti alla crisi socio-economica.

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