Amministratori

Obbligo della mascherina, ok all'ordinanza del sindaco più rigida di quella regionale e della norma

di Maria Luisa Beccaria

Il Tar Liguria, con il decreto n. 147/2020, non ha sospeso l'ordinanza contingibile e urgente del sindaco di Genova che impone fino alle 24:00 del 2 giugno l'uso delle mascherine nelle aree al di fuori della proprietà privata, tranne per chi pratica attività sportiva, all'interno di parchi, di giardini e ville pubbliche, dei cimiteri, dei locali privati a uso pubblico, dei locali adibiti ad attività commerciali e dei mezzi di trasporto pubblico.

Secondo i giudici questo obbligo, imposto per tutelare la salute pubblica nella fase 1 della epidemia da Coronavirus, non è incongruo né gravoso.

Sono esentati solo i bambini al di sotto dei sei anni e le persone con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina o i soggetti che interagiscono con loro.

Il provvedimento impugnato si discosta dall'articolo 3, comma 2, del Dpcm 17 maggio 2020 che ha reso obbligatorio sull'intero territorio nazionale l'uso di protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza, e dall'ordinanza della Regione Liguria n. 30/2020, che ha ripreso la prescrizione nazionale.

Il decreto del Tar Liguria n. 147/2020

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©