Amministratori

Ok del Tar all'ordinanza del sindaco che limita l'utilizzo delle «seconde case» al mare

Il Tar di Catanzaro non ha ravvisato nelle regole fissate dal Comune su ingressi e affitti delle abitazioni elementi di danno grave e irreparabile

di Daniela Casciola

É legittima l'ordinanza del sindaco che fissa limiti all'utilizzo delle «seconde case» in Calabria. Il Tar di Catanzaro, con il decreto n. 378/2020, ha respinto, per mancanza del requisito del danno grave e irreparabile, l'istanza di sospensione monocratica dell'ordinanza del sindaco di un Comune della costa cosentina che ha regolamentato ingressi e utilizzo delle seconde abitazioni.

La delibera ha disposto, dal 3 giugno 2020 fino al 30 settembre 2020, l'obbligo, per i proprietari /usufruttuari/titolari di diritti reali di abitazione/d'uso o di diritti personali di godimento delle «seconde case», di comunicazione del periodo di permanenza 10 giorni prima dell'arrivo, con autodichiarazione di non essere sottoposto alla misura della quarantena o di non essere risultati positivi al Covid-19 o in mancanza abbiano eseguito due tamponi rino-faringei negativi consecutivi, consentendo ai soli membri del nucleo familiare del titolare dei diritti reali sull'immobile la possibilità di utilizzare l'abitazione, senza alcuna eccezione.

L'ordinanza ha anche previsto il permesso, per i proprietari/usufruttuari di «seconde case», nel caso vogliano concederle a titolo oneroso o gratuito a persone non residenti nel Comune di Praia a Mare, di locarle per massimo 3 persone oltre i minori e i disabili, con l'obbligo di comunicare, almeno 15 giorni prima dell'arrivo degli ospiti: il periodo di permanenza di quest'ultimi, la composizione del nucleo familiare, che non può eccedere il numero di 3 persone, e l'autocertificazione di non essere sottoposti alla misura della quarantena o di non essere risultati positivi al Covid – 19 o che, se risultati positivi, siano stati effettuati due tamponi rino-faringei negativi.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©