Urbanistica

Opere abusive, mai sanabili se c'è il vincolo idrogeologico

Nessuno spazio di discrezionalità per la Pubblica amministrazione, ribadisce il Consiglio di Stato

di Massimo Frontera

Nessun condono se c'è il vincolo idrogeologioco, anche se quest'ultimo fosse stato posto in un tempo successivo all'istanza di condono, senza alcun margine di discrezionalità da parte della Pa. Così il Consiglio di Stato, nella recente sentenza n.133 pubblicata lo scorso 4 gennaio. La controversia ha riguardato un'opera edilizia realizzata in un bosco di Orbetello, in Toscana, in un'area soggetta a vincolo idrogeologico e, dunque, con vincolo di inedificabilità assoluta. Al proprietario promotore dell'intervento è stata negata l'istanza di sanatoria e ha pertanto impugnato il diniego al Tar Toscana, ritenendo illegittimo, tra le altre cose, il parere negativo della Provincia (di Grosseto). Il Tar ha respinto il ricorso affermando che «il parere negativo rilasciato in occasione della pratica di sanatoria riguardante gli abusi commessi dal ricorrente ricalca le motivazioni di tale precedente parere che appaiono del tutto congrue, atteso che la particolare natura del terreno così come non poteva consentire un incremento edificatorio dato dalle previsioni della variante al Prg, allo stesso modo appare incompatibile con il rilascio di sanatorie concernenti manufatti abusivi». Pertanto, conclude il primo giudice, «il giudizio della Provincia non può essere messo in discussione per il fatto che la regione Toscana non ha tenuto conto del parere negativo della provincia nell'approvazione della variante».

Nell'appello a Consiglio di Stato, l'autore dell'abuso ha sostenuto, tra le altre cose, che «nell'ambito della sanatoria edilizia, la valutazione della compatibilità dell'intervento con il vincolo deve essere specifica ed aver riguardo alle caratteristiche del manufatto di cui si discute». Tale tesi viene decisamente respinta dalla Sesta Sezione di Palazzo Spada, osservando che «per quanto attiene alla rilevanza ostativa attribuita alle esigenze di salvaguardia del vincolo idrogeologico, esse, come correttamente osservato dal Tar, si impongono invariabilmente ai fini della verifica dei presupposti per la condonabilità di un manufatto edilizio». Pertanto il Consiglio di Stato conclude ribadendo il consolidato orientamento della giurisprudenza secondo cui «le opere soggette a vincolo idrogeologico non sono condonabili ove siano in contrasto con il suddetto vincolo, anche se questo sia stato apposto successivamente alla presentazione dell'istanza di condono, senza che residui alcun diaframma di discrezionalità in capo all'Amministrazione interessata dalla domanda di condono ai fini del suo accoglimento, dovendosi anzi provvedere alla demolizione delle opere abusive».

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