Fisco e contabilità

Opere pubbliche, il decreto Semplificazioni non cambia i limiti di contabilizzazione

Le modifiche introdotte non incidono sui limiti stabiliti dal principio contabile applicato 4/2 del 2019

immagine non disponibile

di Marco Allegretti e Nicola Rebecchi

Il decreto Semplificazioni è intervenuto sulle procedure di affidamento con l'obiettivo di incentivare gli investimenti pubblici per far fronte alle pesanti ricadute economiche negative legate all'emergenza sanitaria. Per il perseguimento di questo obiettivo, il legislatore ha introdotto deroghe al codice dei contratti rendendo possibili affidamenti diretti per appalti inferiori a 150.000 euro per i lavori e 75.000 per servizi, forniture e incarichi di progettazione. Il dubbio dei servizi finanziari degli enti è oggi se l'intervento abbia contestualmente inciso anche sui limiti di contabilizzazione delle opere pubbliche previsti dal principio contabile applicato 4/2 che nel 2019 era stato oggetto di un importante aggiornamento; il dm 1° marzo 2019 aveva infatti introdotto le nuove regole per la contabilizzazione delle spese di progettazione e per l'inserimento a bilancio delle opere armonizzando i principi contabili con le disposizioni del Codice dei contratti pubblici. L'intervento del decreto Semplificazioni pare tuttavia non ricadere sulla contabilizzazione: le norme del Codice non sono abrogate, poiché il regime derogatorio, non facoltativo, è temporaneo, anche se per un periodo significativo, fissato al 31.12.2021.

Le previsioni del principio contabile applicato 4/2 e del Dl Semplificazioni
Il paragrafo 5.4.9 del principio contabile applicato 4/2 prevede la possibilità di prenotare il Fondo pluriennale vincolato anche in assenza di una stipula del contratto, solo al verificarsi di determinate condizioni; questa regola tuttavia è valida solo per gli appalti di lavori pubblici «di importo pari o superiore a quello previsto ordinariamente dall'articolo 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 50 del 2016», articolo che definisce i limiti per l'affidamento diretto relativamente ai lavori di importo «inferiore a 40.000 euro». Sotto questa soglia, invece, si può prenotare l'Fpv solo a fronte della stipula del contratto. L'articolo 1 del Dl Semplificazioni, per contro, prevede temporaneamente la possibilità di applicare le procedure di affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro. La procedura è prevista espressamente in deroga all'articolo 36, comma 2, del Dlgs 50/2016.

Conseguenze contabili
La scelta del legislatore di derogare per un determinato lasso temporale a quanto ordinariamente previsto dall'articolo 36, comma 2, del Dlgs 50/2016 (non di abrogarlo) e la contestuale mancata variazione dei principi applicati, palesa la volontà di non cambiare i limiti previsti dalle norme contabili. Al contrario, la scelta di fatto semplifica la fase di contabilizzazione di tutti gli appalti di lavori fra 40.000 e 150.000 euro, in quanto – anche se affidabili direttamente – non richiedono necessariamente la stipula del contratto ed il conseguente impegno per l'attivazione del relativo Fpv.
Il medesimo ragionamento può essere fatto per le progettazioni di primo livello. Il paragrafo 5.4.8 del principio contabile prevede sempre il limite stabilito dal comma 2 dell'articolo 36 per la prenotazione dei Fondi pluriennali vincolati in assenza di stipula, mentre il Dl Semplificazioni prevede ora un limite di 75.000 euro per gli affidamenti diretti fino al 31/12/2021: pertanto gli affidamenti di progettazioni di primo livello di valore fra 40.000 e 75.000 euro, anche se affidabili direttamente, non richiedono necessariamente la stipula del contratto per l'attivazione del relativo Fpv, ma – in questo caso – solo una mera procedura di affidamento formalmente indetta.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©