Progettazione

Opere pubbliche, nessuna incompatibilità tra i ruoli di Rup e progettista/direttore lavori

Anac: lo stesso soggetto può svolgere i due compiti a condizione di possedere le giuste competenze tecnico-professionali

di Mauro Salerno

Non c'è nessuna incompatibilità tra il ruolo del Rup e quello di progettista e/o di direttore dei lavori di un'opera pubblica. Il tecnico interno alla Pa può svolgere entrambi i compiti senza cadere in alcun rischio di conflitto di interessi. A ribadire il principio è l'Anac, rispondendo a una stazione appaltante che ha interrogato l'Autorità proprio su questo punto.

Con un parere firmato dal presidente (n.16/2022) l'Anac ribadisce che «i ruoli del Rup e del progettista di opere pubbliche, possono essere ricoperti dallo stesso soggetto, purché dotato di specifiche competenze professionali». Dunque, l'unica accortezza da rispettare in questi casi è la verifica delle competenze tecniche del soggetto incaricato.

Nel documento l'Anac ricorda quali sono i requisiti previsti, indicati anche nelle linee guida n.3 dedicate proprio a delineare i compiti del Rup. In particolare sono ritenuti indispensabili:

a) titolo di studio richiesto dalla normativa vigente per l'esercizio della specifica attività richiesta;

b) esperienza almeno triennale o quinquennale, da graduare in ragione della complessità dell'intervento, in attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e/oimporto dell'intervento;

c) specifica formazione acquisita in materia di programmazione,progettazione, affidamento ed esecuzione di opere e servizi pubblici, da parametrare, ad opera del dirigente dell'unità organizzativa competente, in relazione alla tipologia dell'intervento.

Il parere avverte che le« funzioni di Rup, progettista e direttore dei lavori non possono coincidere nel caso di lavori complessi o di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, oltre che tecnologico, nonché nel caso di progetti integrali ovvero di interventi di importo superiore a 1.500.000 euro». «Resta ferma altresì - conclude l'Anac - l'incompatibilità tra lo svolgimento dell'attività di validazione e lo svolgimento, per il medesimo intervento, dell'attività di progettazione, nonché le ipotesi di incompatibilità previste dall'art. 26, comma 7 del Codice (incompatibilità tra attività di verifica e attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza della stessa, della direzione lavori e del collaudo)».

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©