Appalti

Pa, niente qualificazione con riserva per le aggregazioni di Comuni non configurate come «unioni»

Queste realtà riconoscitute dal codice del 2016 non vengono prese in cosiderazione nel Dlgs 36/2023. L'esclusione rischia di creare problemi organizzativi agli enti locali

di Stefano Usai

Le stazioni appaltanti costituite, dai comuni non capoluogo, con moduli organizzativi diversi dall'unione dei comuni non possono beneficiare della qualificazione «con riserva» prevista dall'articolo 9 dell'«allegato II.4», che riporta le regole attuative del sistema di certificazione delle competenze delle stazioni appaltanti. È ciò che emerge anche dalle recenti Faq in tema di qualificazione, pubblicate dall'Anac.

La questione
L'articolo 37 del codice del 2016 (al comma 4) tra i vari moduli organizzativi prevede anche che il comune non capoluogo (anche nel caso specifico degli appalti Pnrr/Pnc giusto richiamo contenuto nell'articolo 51 del DL 77/2021) possa operare costituendo la stazione appaltante "condivisa" «mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento». Pertanto, espressamente, il codice del 2016 fa salva la possibilità di costituire una «stazione appaltante» secondo una libera scelta dei comuni non capoluogo che, invece di privilegiare la forma dell'unione dei comuni, si vincolano attraverso un apposito accordo/consorzio per disciplinarne funzionamento, compiti e responsabilità. Modalità di costituzione di cui è stata ribadita la legittimazione con atto del Presidente dell'Anac (del 30 novembre 2022). Inoltre, va ricordato che queste stazioni appaltanti possono operare anche in relazione ai vincoli/contingentamenti imposti per l'aggiudicazione degli appalti anche solo finanziati in parte dal Pnrr/Pnc.

In questo senso si rammenta l'articolo 10 del Dl 176/2022 convertito con legge 3/2023. L'articolo in parola integra l'art. 1, comma 1, lett. a) del Dl 32/2019 prevedendo che i comuni non capoluogo – in relazione agli appalti Pnrr/Pnc -, possono aggiudicare autonomamente solo nei limiti degli importi per cui sono consentiti gli affidamenti diretti (importi inferiori ai 139mila euro per beni/servizi e inferiori ai 150mila euro per lavori). Mentre per importi pari o superiori devono ricorrere ad ente sovracomunale oppure alle ipotesi (modelli organizzativi) richiamati nel comma 4 dell'articolo 37

Le norme sulla qualificazione con riserva
L'articolo 9 dell'«allegato II.4» chiarisce la dinamica dell'iscrizione con riserva. In particolare, il comma 1 ammette una qualificazione transitoria per le stazioni appaltanti «delle unioni di comuni costituite nelle forme previste dall'ordinamento, delle provincie e delle città metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e delle regioni di cui all'articolo 63, comma 4, secondo periodo» per il conseguimento «livelli L1 e SF1». Questa qualificazione «con riserva ha una durata non superiore al 30 giugno 2024». Naturalmente, queste stazioni appaltanti sono tenute a presentare «domanda di iscrizione con riserva agli elenchi delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate a partire dal 1° luglio 2023. La presentazione della domanda di iscrizione consente l'esercizio di attività di committenza a favore di altre stazioni appaltanti».
Come si legge nelle norme, tra queste stazioni appaltanti non risultano espressamente comprese quelle, appunto, costituite in modalità differente dai moduli organizzativi richiamati che potranno operare, pertanto, (salvo che rientri un comune capoluogo) autonomamente solo fino al 30 giugno. La norma, oggettivamente, può legittimare qualche dubbio immediatamente dissipato dalle recenti Faq dell'Anac.

In particolare le risposte ai quesiti nn. 4 e 5. Nel primo quesito, a quali stazioni appaltanti si applica la riserva, l'Anac risponde che in questa prerogativa rientrano le stazioni appaltanti comunque denominate delle:

•unioni di comuni disciplinate dal Titolo II, capo IV del Tuel, comprensive delle Comunità montane, insulari ed arcipelago;
•province;
•città metropolitane,
•comuni capoluogo di provincia;
•regioni;
•Stazioni uni appaltanti (Sua) e Centrali uniche di committenza (Cuc) costituite dagli enti di cui sopra.

Non viene espressamente prevista quindi la stazione appaltante costituita sotto forma di associazione/consorzio. Circostanza confermata, anche meglio, nel successivo quesito (n.5) in cui alla questione di «quali organismi rientrano nella definizione di unioni di comuni», l'autorità risponde che «nella predetta definizione rientrano esclusivamente le Unioni di comuni, comprensive delle Comunità montane, insulari ed arcipelago, di cui al Titolo II, capo IV del Tuel e non le altre forme di associazioni, consorzi, accordi e società in house che, se del caso, dovranno dunque procedere con le modalità di qualificazione ordinaria».

Situazione questa che creerà non pochissimi problemi visto l'esigenza di adottare un nuovo modulo organizzativo in tempi davvero esigui. Sul riscontro alle Faq citate, sicuramente rispettose del dettato normativo, potrebbe essere opportuno però un ripensamento da parte del legislatore per consentire alle stazioni appaltanti già operanti – costituite sul modello dell'associazione/consorzio -, di continuare la propria azione beneficiando della riserva.

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