Personale

Pa, vietato imporre le ferie maturate nell'anno in corso

Tribunale di Rovigo: illegittima la condotta di un ente locale che impone ai dipendenti di consumare una parte delle ferie maturate nell'anno in corso

di Gianluca Bertagna e Salvatore Cicala

È illegittima la condotta di un ente locale che impone ai dipendenti di fruire di una parte delle ferie maturate nell'anno in corso. È in questi termini che si è espresso il Tribunale di Rovigo con sentenza n.159/2021 pubblicata lo scorso 7 settembre, che conferma, almeno nei contenuti principali, la linea interpretativa espressa dai colleghi milanesi (si veda Enti locali e Edilizia del 29 marzo 2021).

Il fatto
Al fine di salvaguardare la salute dei lavoratori e di organizzare tutti i servizi, a fronte della situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19, un'amministrazione provinciale ha disposto, oltre al collocamento del personale dipendente in smart working (con la presenza in ufficio di un giorno alla settimana), la fruizione da parte dello stesso delle ferie pregresse maturate nell'anno precedente (nel caso specifico, si trattava dell'anno 2019) e di cinque giorni di ferie dell'anno corrente da fruire entro il mese di aprile .Alcuni dipendenti hanno contestato tale condotta ritenendola illegittima e lesiva dei loro diritti, poiché non tiene conto degli interessi personali dei lavoratori né della funzione propria dell'istituto delle ferie che è quella di assicurare il recupero delle energie psico-fisiche, violando così il principio costituzionale di cui all'articolo 36, comma 3, e le norme contrattuali disposte all'articolo 28 del Ccnl 21 maggio 2018.

Per il datore di lavoro, invece, le direttive impartite sono state formulate in piena legittimità, trattandosi non di «ferie forzate o imposte» ma di semplice programmazione delle ferie, nel rispetto dei pieni poteri datoriali. Cosicché, di fronte a prese di posizione contrapposte, la questione è stata portata sui tavoli del tribunale.

La decisione
Nel risolvere la controversia il giudice del lavoro rodigino ha tracciato il perimetro regolamentare dell'istituto delle ferie, con particolare riferimento alla normativa emergenziale emanata al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus Covid-19.Rileva come a trattare per primo il tema delle ferie in periodo emergenziale è l'articolo 1, comma 1, lettera e) del Dpcm dell'8 marzo 2020, emanato in forza del Dl n. 6/2020, il quale ha raccomandato ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del suddetto decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera r) del predetto decreto, regolante le modalità di applicazione del lavoro agile da parte datoriale.

Successivamente, sia la fonte normativa (comma 3 dell'articolo 87 del decreto Cura Italia) che gli orientamenti interpretativi forniti dal Dipartimento della funzione pubblica (direttiva n. 2/2020 e nota n. 27465/2020) hanno chiarito che le ferie maturate nell'anno 2020 non possono, in alcun modo, farsi rientrare nel concetto di «ferie pregresse» né tanto meno in quello di «altri analoghi istituti».

Passando alle fonti contrattuali, si legge nella sentenza, nella contrattazione nazionale del comparto delle funzioni locali non vi è traccia di una norma che consente al datore di lavoro di disporre delle ferie non pregresse senza tener conto delle richieste del dipendente.

Non manca un richiamo alla giurisprudenza formata in materia, secondo cui il potere discrezionale del datore di lavoro di fissare l'epoca delle ferie non è da intendersi privo di vincoli, ma deve tener conto degli interessi del lavoratore, tanto da fondare l'obbligo del datore di lavoro di comunicazione preventiva del periodo fissato per il godimento delle ferie, con un preavviso utile a consentire al dipendente di organizzare in modo conveniente il riposo concesso, anche alla luce dei principi di buona fede e correttezza che ispirano, ai sensi delle norme civilistiche, il rapporto di lavoro (Trib. di Pordenone, sentenza n. 121/2016). Sulla scorta di tali motivazioni, il Tribunale di Rovigo ha così dichiarato illegittimo il comportamento dell'ente locale, condannandolo al pagamento delle spese processuali.

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