Amministratori

Paga il sindaco se la delega al dirigente è vaga

Una generica attribuzione di funzioni non può considerarsi una valida delega di ruoli e adempimenti

di Pietro Alessio Palumbo

La distinzione fra poteri di indirizzo e controllo politico-amministrativo demandati agli organi di governo, e compiti di gestione attribuiti ai dirigenti, non esclude affatto il dovere del Sindaco di attivarsi quando gli siano note situazioni che pongano in pericolo la salute delle persone. La Cassazione con la sentenza 29575/2021 ha chiarito che anche laddove talune funzioni siano state delegate al personale dirigente, il sindaco resta titolare di una posizione di "garanzia": pur essendo privo di concreti poteri di gestione deve comunque svolgere un attento ruolo di vigilanza e controllo sull'operato dei suoi dirigenti. Infatti il Primo cittadino dispone di mezzi idonei a sollecitare gli interventi necessari a impedire eventi dannosi, ma anche del potere sostitutivo di intervento nelle situazioni contingibili e urgenti. E ciò è "vitale" in tema di tutela dell'incolumità pubblica e soprattutto quando nei possibili rischi siano coinvolti ragazzi o bambini.

La vicenda riguarda il caso di un Sindaco condanno dal Tribunale penale per aver omesso di richiedere il rilascio della certificazione di prevenzione incendi per la scuola media comunale. Ma secondo il Sindaco era stata configurata erroneamente la sua responsabilità penale in luogo di quella del dirigente dell'ufficio tecnico comunale; ciò "in spregio" al consolidato principio di separazione tra le funzioni di indirizzo politico e quelle di gestione.

L'attribuzione della delega
I dirigenti comunali sono indubbiamente titolari di posizioni di "responsabilità" nello svolgimento dei compiti di gestione amministrativa, restando in capo al Sindaco unicamente poteri di sorveglianza e controllo collegati ai compiti di programmazione che gli appartengono quale capo dell'amministrazione comunale e ufficiale di governo. Secondo la Suprema Corte è però necessario che la direzione degli uffici e dei servizi sia attribuita ai dirigenti con formalità e criteri precisi e dettagliati; e soprattutto che siano chiari e scrupolosamente delegati i connessi poteri, compiti e funzioni. Un generale e generico atto di attribuzione di funzioni dal Sindaco al responsabile comunale di riferimento (come nel caso di specie) non può considerarsi una valida delega di ruoli e adempimenti ai dirigenti o ai funzionari comunali. Affinché un soggetto subentri nella posizione di garanzia riconducibile a incombenze delicate è necessario che il relativo atto di delega sia espresso, inequivoco e certo; e investa una persona tecnicamente capace, dotata delle necessarie cognizioni scientifiche e operative e dei relativi poteri decisionali e di intervento. A cominciare dalle imprescindibili possibilità di spesa.

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