Paga la Tarsu il gestore dell'area di sosta con parchimetro
Ciò che rileva per il pagamento della tassa è il mero fatto oggettivo dell'occupazione
Il presupposto impositivo della Tarsu è la produzione di rifiuti, che può derivare anche dall'occupazione di suolo pubblico per effetto di convenzione con il Comune per la gestione di un'area di sosta con parcometro. Ciò che rileva per il pagamento della tassa, infatti, è il mero fatto oggettivo dell'occupazione. Ad affermarlo è la Cassazione con l'ordinanza n. 29020 del 17 dicembre.
Il caso
La controversia prende le mosse da un avviso di accertamento con il quale il Comune di Cassino richiedeva il pagamento della Tarsu, per l'anno 2012, alla società che gestiva un'area urbana adibita a parcheggio a pagamento con parcometro e delimitazione delle aree di sosta. Secondo l'ente locale l'occupazione di suolo pubblico integrava di per sé solo il presupposto impositivo della tassa, non rilevando il rapporto di concessione tra il Comune e la società. Per quest'ultima, invece, la gestione del parcheggio a pagamento non determinava l'occupazione dell'area in maniera esclusiva. L'area, ad ogni modo, non era in grado di produrre rifiuti.
La decisione
Le Commissioni tributarie, sia provinciale che regionale, davano ragione alla società ritenendo che il servizio svolto da questa per conto del Comune non determinava alcuna occupazione di suolo pubblico, né d'altro canto portava alla produzione di rifiuti. Di diverso avviso, invece, si mostra la Cassazione, che accoglie il ricorso dell'ente locale e impone alla società di pagare quanto dovuto. La Suprema corte sottolinea l'errore dei giudici tributari i quali non hanno seguito l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità che ha più volte ribadito come il presupposto impositivo della Tarsu (articolo 62 del Dlgs 507/1993) sia costituito «dal solo fatto oggettivo della occupazione o della destinazione del locale o dell'area scoperta, a qualsiasi uso adibiti», non rilevando il titolo in base al quale l'area o il locale sono occupati. Pertanto, la tassa è dovuta anche nel caso di gestione di un parcheggio affidato dal Comune in concessione, restando irrilevante il rapporto obbligatorio che lega il privato all'ente locale. Inoltre, chiosano i giudici di legittimità, contrariamente a quanto sostenuto dalle Commissioni tributarie, le aree di parcheggio sono in grado di generare rifiuti, almeno presuntivamente, in quanto aree comunque frequentate da persone.