Fisco e contabilità

Pagamenti, per le verifiche sulla fedeltà fiscale nuova sospensione fino al 31 gennaio

Per la ripresa, gli uffici contabilità degli enti locali devono dunque cerchiare sul calendario il nuovo termine del 1° febbraio

di Anna Guiducci e Patrizia Ruffini

Prosegue fino al 31 gennaio 2021 la sospensione delle verifiche fiscali, per effetto della proroga dei termini dei versamenti fiscali. Il decreto legge 3/2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2021 e in vigore dallo stesso giorno, ha infatti approvato il differimento al 31 gennaio 2021 del termine "finale" di sospensione dell'attività di riscossione, precedentemente fissato al 31 dicembre 2020 dal Dl 125/2020.

La verifica fiscale dei pagamenti era stata introdotta dall'articolo 2, comma 9, del Dl 262/2006, con il quale si disponeva l'obbligo, a carico di tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del Dlgs 165/2001 e delle società a partecipazione pubblica, di verificare la posizione fiscale dei beneficiari di pagamenti per acquisti di beni e servizi per somme superiori ai dieci mila euro. Dal 1° marzo 2018 la soglia, al di sopra della quale scattano gli obblighi di verifica telematica, è scesa a 5mila euro.

In caso di inadempienza del beneficiario all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a 5mila euro, l'amministrazione erogante deve sospendere il pagamento dell'importo comunicato. Entro i 5 giorni successivi alla richiesta dell'amministrazione, sono segnalati i riferimenti dell'Agente della Riscossione presso cui sono stati rilevati i debiti e l'importo totale da sospendere, per un periodo massimo di 60 giorni, comprensivo degli interessi di mora dovuti e delle spese di esecuzione.

É onere dell' Agente della riscossione attivarsi nei confronti dell'amministrazione e del beneficiario per il recupero delle somme.

Qualora trascorrano i termini di 5 giorni senza la comunicazione delle informazioni utili ai fini della sospensione del pagamento, ovvero passino i 60 giorni della sospensione senza l'azione dell'Agente, la pubblica amministrazione può procedere al pagamento delle somme.

Resta comunque inteso che la pubblica amministrazione è sempre tenuta all'erogazione delle somme eccedenti l'ammontare del debito per il quale si è verificato l'inadempimento, al lordo delle spese e degli interessi di mora dovuti.

La proroga del Dl 3/2021 fa proseguire fino al 31 gennaio 2021 (dall'8 marzo 2020) la sospensione delle verifiche di inadempienza che le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica devono effettuare (articolo 48-bis del Dpr 602/1973) prima di disporre pagamenti - a qualunque titolo - di importo superiore a cinquemila euro. Le verifiche già effettuate sono prive di qualunque effetto se, alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 34/2020 (19/5/2020) che ha introdotto la previsione normativa, l'Agente della riscossione non aveva notificato il pignoramento in base all'articolo 72-bis del Dpr 602/1973.

Gli uffici contabilità degli enti locali devono dunque cerchiare sul calendario il nuovo termine del 1° febbraio, per la ripresa delle verifiche fiscali.

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