Pagamenti, per le verifiche sulla fedeltà fiscale nuova sospensione fino al 31 gennaio
Per la ripresa, gli uffici contabilità degli enti locali devono dunque cerchiare sul calendario il nuovo termine del 1° febbraio
Prosegue fino al 31 gennaio 2021 la sospensione delle verifiche fiscali, per effetto della proroga dei termini dei versamenti fiscali. Il decreto legge 3/2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2021 e in vigore dallo stesso giorno, ha infatti approvato il differimento al 31 gennaio 2021 del termine "finale" di sospensione dell'attività di riscossione, precedentemente fissato al 31 dicembre 2020 dal Dl 125/2020.
La verifica fiscale dei pagamenti era stata introdotta dall'articolo 2, comma 9, del Dl 262/2006, con il quale si disponeva l'obbligo, a carico di tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del Dlgs 165/2001 e delle società a partecipazione pubblica, di verificare la posizione fiscale dei beneficiari di pagamenti per acquisti di beni e servizi per somme superiori ai dieci mila euro. Dal 1° marzo 2018 la soglia, al di sopra della quale scattano gli obblighi di verifica telematica, è scesa a 5mila euro.
In caso di inadempienza del beneficiario all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a 5mila euro, l'amministrazione erogante deve sospendere il pagamento dell'importo comunicato. Entro i 5 giorni successivi alla richiesta dell'amministrazione, sono segnalati i riferimenti dell'Agente della Riscossione presso cui sono stati rilevati i debiti e l'importo totale da sospendere, per un periodo massimo di 60 giorni, comprensivo degli interessi di mora dovuti e delle spese di esecuzione.
É onere dell' Agente della riscossione attivarsi nei confronti dell'amministrazione e del beneficiario per il recupero delle somme.
Qualora trascorrano i termini di 5 giorni senza la comunicazione delle informazioni utili ai fini della sospensione del pagamento, ovvero passino i 60 giorni della sospensione senza l'azione dell'Agente, la pubblica amministrazione può procedere al pagamento delle somme.
Resta comunque inteso che la pubblica amministrazione è sempre tenuta all'erogazione delle somme eccedenti l'ammontare del debito per il quale si è verificato l'inadempimento, al lordo delle spese e degli interessi di mora dovuti.
La proroga del Dl 3/2021 fa proseguire fino al 31 gennaio 2021 (dall'8 marzo 2020) la sospensione delle verifiche di inadempienza che le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica devono effettuare (articolo 48-bis del Dpr 602/1973) prima di disporre pagamenti - a qualunque titolo - di importo superiore a cinquemila euro. Le verifiche già effettuate sono prive di qualunque effetto se, alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 34/2020 (19/5/2020) che ha introdotto la previsione normativa, l'Agente della riscossione non aveva notificato il pignoramento in base all'articolo 72-bis del Dpr 602/1973.
Gli uffici contabilità degli enti locali devono dunque cerchiare sul calendario il nuovo termine del 1° febbraio, per la ripresa delle verifiche fiscali.