Appalti

Partecipate, Antitrust «rigida» sui vincoli di scopo e di attività

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha esaminato il caso di alcuni enti che interpretano in maniera eterogenea il rapporto societario

di Stefano Pozzoli

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha disposto l'impugnazione davanti al Tar dell'Emilia Romagna delle delibere di revisione ordinaria delle partecipazioni di Provincia di Rimini, Comune di Rimini e Camera di Commercio della Romagna. Un fatto rilevante che dimostra la determinazione della Autorità nell'esercitare pienamente le sue prerogative anche in materia di società a controllo pubblico.

La decisione della Autorità, che è stata pubblicata in questi giorni nel bollettino 23/2020 della Agcm, rende pubblica una interessante serie di atti (AS1666, AS1667, AS1668) in cui si ripercorre l'interlocuzione con gli enti soci della Rimini Congressi Srl, società interamente partecipata dai enti, e che a sua volta controlla, con oltre il 57% dei diritti di voto, uno dei protagonisti del sistema fieristico nazionale, ovvero Italian Exhibition Group Spa (Ieg).

Agcm osserva che gli enti interpretano in maniera eterogenea il rapporto societario. Alcuni ritengono la Rimini Congressi Srl una semplice partecipata, altri ne riconoscono il controllo congiunto. La seconda opzione è certo quella corretta, come, precisa l'Autorità, già rilevato dalla Sezione di controllo della Corte dei conti per l'Emilia Romagna (e in coerenza con le Sezioni riunite della Corte dei conti, in sede di controllo, delibera 11/2019). Conseguenza di ciò è la definizione o meno delle partecipazioni di Rimini Congressi e di Ieg, quali indirette degli enti soci, nel quadro delle previsioni del testo unico (articolo 2, comma 1, lettera g).

Risolta la questione, Agcm approfondisce l'ammissibilità di alcune partecipazioni di Ieg, mettendo in discussione la legittimità della detenzione indiretta da parte degli enti pubblici soci nell'ottica dell'articolo 4 del Dlgs 175/2016.

L'Autorità premette che «Il Tuspp individua (…) una tipologia ristretta di ambiti in cui possono essere costituite nuove società e/o acquisite/mantenute partecipazioni in quelle esistenti, prevedendo stringenti vincoli di scopo e di attività». Per le fiere, osserva, è previsto un regime speciale e si «dispone espressamente che "sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici". Ciò a significare, secondo la ratio della norma, che la gestione degli spazi fieristici e l'organizzazione di tali manifestazioni appaiono sostanzialmente equiparabili, sotto il profilo dello scopo perseguito, alle altre attività che le pubbliche amministrazioni possono perseguire attraverso partecipazioni societarie, ossia quelle definite dall'articolo 4, comma 1, come "strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali"».

L'Autorità precisa pertanto che la disposizione, sotto il profilo concorrenziale, «debba essere interpretata in modo rigoroso al fine di evitare che quella che rappresenta una speciale prerogativa concessa dal legislatore si estenda oltre lo scopo e gli obiettivi prefissati dalla norma, fino a comprendere al suo interno servizi diversi e offerti in concorrenza sul mercato». «In tal senso, le partecipazioni detenute da I.E.G. in società che svolgono servizi ulteriori, quali quelli dell'allestimento di stand per fiere, per congressi ed eventi in generale (…) non appaiono direttamente ascrivibili alle sopra richiamate finalità istituzionali, e per i quali non si rinvengono motivi per una loro sottrazione dalle dinamiche di mercato».

Il tema è correttamente posto dall'Agcm a legislazione attuale, ma pone una questione su cui il Legislatore dovrebbe riflettere, ripensando, a giudizio di chi scrive, l'eccesso di vincoli che vengono posti alle società a controllo pubblico. È corretto immaginare che le partecipazioni di una società debbano essere coerenti con le finalità dei soci e non con le strategie e le esigenze della società stessa?

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