Personale

Partecipate, le assenze del dipendente eletto consigliere sono a carico del Comune

Gli oneri vanno sostenuti unicamente dalla municipalità che concretamente beneficia delle attività del lavoratore

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di Pietro Alessio Palumbo

Nel testo unico degli enti locali è precisato che nel caso di lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici, gli oneri relativi ai loro permessi retribuiti quali amministratori locali sono a carico dell'ente presso cui dette funzioni sono svolte. Il legislatore ha quindi escluso Stato e altri enti pubblici dal rimborso dei permessi di lavoratori eletti ai suddetti incarichi pubblici. E ciò in quanto la finalità della disposizione è quella di "ristorare" il datore di lavoro privato degli oneri derivanti dai permessi concessi ai propri dipendenti per l'esercizio di un mandato a favore dell'intera collettività. Ristoro che a ben vedere non avrebbe alcun senso se operato a favore di una persona giuridica il cui capitale è (già) pubblico.
Con la sentenza del 4 marzo 2021 il Tribunale di Reggio Calabria ha però chiarito che anche le società a partecipazione pubblica locale vanno ricomprese tra i soggetti aventi diritto al rimborso dei permessi di un proprio dipendente per svolgere le funzioni di consigliere comunale. Per il giudice calabrese questi oneri vanno "sopportati" unicamente dal Comune quale ente che concretamente beneficia delle attività del suddetto dipendente.

Forma e sostanza delle società a partecipazione pubblica
Le società a partecipazione pubblica, realtà complessa, espressione dell'autonomia negoziale spettante agli enti pubblici, non hanno un assetto giuridico omogeneo che consenta di assimilarle in modo univoco e generale alle società a capitale interamente privato ovvero alle amministrazioni pubbliche. È possibile quindi affermare che i presupposti del rimborso devono essere ricercati per un verso attraverso la corretta individuazione della categoria dei datori di lavoro privati; e per altro verso in base all'eventuale assimilazione a questi ultimi anche delle società per azioni a partecipazione pubblica. Le società in parola, a parte la qualificazione "formale" come soggetti privati, presentano funzioni "sostanzialmente" pubbliche. E ciò non solo per il rilievo pubblicistico di attività e ruolo svolti, ma anche per la considerazione a esse espressamente riservata da diverse discipline di settore. Ciò considerato secondo il Giudice calabrese le società a partecipazione pubblica locale vanno comunque inserite nel quadro dei datori di lavoro aventi diritto al rimborso dei permessi istituzionali dei propri dipendenti che svolgano ruolo e funzioni di Sindaco, consigliere o assessore comunale.

La disciplina "ordinaria" sulle società
Secondo il Tribunale calabrese a prescindere dalla richiamata natura sostanziale delle società a partecipazione pubblica, è imprescindibile la considerazione della qualificazione formale delle stesse, ossia la costituzione in forma societaria con connessa distinzione soggettiva tra società e soci. Va tenuta in considerazione la separazione dei patrimoni la quale esclude che la provenienza pubblica delle risorse impiegate nel capitale sociale determini automaticamente l'acquisizione della natura pubblicistica delle disponibilità finanziarie della società. Il nodo della questione si scioglie ancor più agevolmente prendendo come punto di riferimento lo svolgimento da parte dell'ente in questione di attività sociale in regime di economicità. Conforta infine la necessità di provvedere al rimborso in argomento lo stesso Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica del 2016 il quale, con limpidezza, ha precisato che per tutto quanto non disciplinato dalle proprie stesse disposizioni, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme "ordinarie" di diritto privato.

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