Amministratori

Partecipate obbligate alla trasparenza

di Solveig Cogliani

Spetta al Comune il diritto di prendere visione e di estrarre copia, ai sensi degli articoli 22 e seguenti della Legge n. 241/1990, dei documenti amministrativi necessari ai fini della valutazione della corrispondenza dell’attività di interesse pubblico svolta da una società cooperativa partecipata dall’ente pubblico. Così ha affermato il Consiglio di Stato, Sezione V, con la sentenza n. 5099/2017.

Il caso
Il Consiglio di Stato si pronunzia sull’appello proposto da una società cooperativa a prevalente partecipazione pubblica, costituita per la gestione di alcuni servizi pubblici (in affidamento diretto), avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto che aveva accolto la pretesa del Comune di accesso ad alcune informazioni societarie ed ai documenti contabili della società, necessari per l’esercizio del proprio controllo analogo.
Rammenta il giudice di secondo grado come le disposizioni della legge sul procedimento amministrativo debbono trovare applicazione alle società con totale o prevalente capitale pubblico, con riguardo all’esercizio delle funzioni amministrative.
In particolare, i soggetti privati preposti all’esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei principi di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le regole previste dalla Legge n. 241/1990.
Con riferimento al caso di specie, peraltro, il Consiglio rileva che il diniego di trasparenza arrecherebbe un danno all’esercizio delle prerogative infra-societarie del Comune.

L’accesso è funzionale alla trasparenza
L'articolo 22, co. 1, lett. e), Legge n.  241/1990, definisce la “pubblica amministrazione” come comprensiva dei “...soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.”  Esso, dunque, indica normativamente l'ambito applicativo del diritto di accesso con riferimento ai soggetti di diritto privato, collegando gli obblighi di trasparenza e di imparzialità alla natura non del soggetto, ma dell'attività.
La trasparenza costituisce, dunque, la regola dell'interesse pubblico ricollegato all'attività svolta.
Il Consiglio di Stato ha avuto modo di precisare più volte  la “neutralità” della veste formale societaria ai fini dell’applicazione dei canoni di trasparenza sanciti dalla legge sul procedimento, specificando che l'accesso agli atti va quindi garantito nei casi in cui una norma comunitaria o di diritto interno imponga al soggetto pubblico (anche organismo di diritto pubblico) l'attivazione di procedimenti per la formazione delle proprie determinazioni, in specie per la scelta dei propri contraenti.
Ciò al fine di evitare irragionevoli discriminazioni nel regime giuridico proprio di soggetti parimenti deputati all'esercizio di attività ascrivibili a soggetti pubblici e sottoposte ai principi di imparzialità e trasparenza (cfr CdS, Sez. VI, sentenza n. 1303/2002, sul diritto di accesso agli atti dell’Enel Spa e le sue consociate).

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