Amministratori

Partecipate, operazioni straordinarie senza parere preventivo della Corte dei conti

Le Sezioni Riunite della Corte dei Conti tornano a stretto giro sul tema dell'articolo 5 del Tusp, come riformato dalla Legge sulla Concorrenza

di Stefano Pozzoli

Le Sezioni Riunite della Corte dei Conti tornano, a stretto giro (la precedente deliberazione 16/SSRRCO/QMIG/2022), con la deliberazione n. 19/SSRRCO/QMIG/2022, sul tema dell'articolo 5 del Tusp, come riformato dalla Legge sulla Concorrenza, questa volta dietro richiesta della Sezione Regionale di Controllo della Toscana, alle prese con la complessa operazione della Multiutility Toscana, operazione che prevede una fusione per incorporazione, un aumento di capitale riservato ai comuni toscani (e marchigiani), lo spin off del ramo operativo dei rifiuti in una newco e la quotazione in borsa della capogruppo.

La Sezione Toscana chiede se queste categorie di operazioni societarie rientrino o meno tra quelle su cui la Corte dei conti deve esprimersi con parere ai sensi dell'articolo 5, comma 3, che letteralmente riguarda costituzione di società ed acquisti di partecipazioni.

Ci saremmo aspettati una risposta generalmente positiva, sinceramente, visto che ogni operazione straordinaria altro non è che la composizione di operazioni elementari di acquisto e di vendita di partecipazioni. Questa, però, non è la lettura delle Sezioni Riunite, che parte dalla constatazione che «Il d.lgs. n. 175 del 2016 non reca una disciplina organica di tali operazioni straordinarie, anche in ragione della circostanza che il Testo unico ha voluto introdurre una regolamentazione di singole vicende organizzative delle società a partecipazione pubblica (…), mentre, per quanto non disciplinato, ha espressamente operato un rinvio alla normativa societaria di diritto comune».

Per la Corte, però, «L'assunzione della qualità di socio segna (…) la linea di confine per distinguere gli atti deliberativi da sottoporre all'esame della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 5, comma 3, TUSP, e quelli invece esclusi o, meglio, per i quali la legge non ne impone la trasmissione. In particolare, la ridetta procedura preliminare di valutazione non riguarda le decisioni concernenti operazioni societarie straordinarie, quali la sottoscrizione di aumenti di capitale che l'ente è chiamato ad approvare nella qualità di socio, la trasformazione fra tipi societari e la fusione». Unica eccezione che la Corte intravede è l'aumento di capitale che determini la nascita di un nuovo rapporto di socio. A questo proposito ci viene da dire, però, che il caso del conferimento di quote societarie non dovrebbe essere considerato diversamente da una fusione.

La Corte, comunque, non abdica del tutto ad osservare queste operazioni, perché, a suo giudizio queste restano nella sua competenza per altre vie. Infatti, «come sottolineato (…) nella deliberazione di queste Sezioni riunite n. 16/2022/QMIG, la tassatività degli atti deliberativi da sottoporre al vaglio preliminare della Corte dei conti non determina l'effetto di sottrarre a controllo le operazioni societarie straordinarie. Sul punto, si richiama, in primis, la verifica, ex art. 20 del TUSP, "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche"…».

In conclusione le operazioni straordinarie, ovvero tutte quelle che non comportano la nuova assunzione della qualità di socio, non comportano la necessità di richiedere alla Corte un parere preventivo alla efficacia degli atti.

Decisione preziosa, perché in tutte queste operazioni, dal conferimento di società alla fusione, i tempi sono una variabile critica, e non avere questo problema di dedicare 60 giorni per l'attesa di un parere è molto importante.

Resta il fatto che il Consiglio di Stato ha, in altra sede, ritenuto che i principi del Tusp dovrebbero comunque trovare applicazione (Consiglio di Stato, Sez. V, 1/9/2021 n. 6142) anche alle operazioni straordinarie, creando così ulteriori dubbi interpretativi. Al di là dell'articolo 5 del TUSP, pertanto, quello di cui si sente il bisogno è proprio una regolamentazione, esplicita, specifica e semplice, che tranquillizzi gli operatori in merito alle procedure da seguire.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©