Patrimonio pubblico, meno vincoli alle acquisizioni di immobili
Via libera all'acquisto diretto delle unità immobiliari da parte di Regioni ed enti locali
Via libera all'acquisto diretto delle unità immobiliari da parte di Regioni ed enti locali. Il comma 153 dell'articolo 1 della legge 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) introduce infatti una modifica, con l'inserimento di due nuovi periodi, al comma 17-bis dell'articolo 3 del Dlgs 351/01, finalizzata alla valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico.
Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato, l'agenzia del Demanio, con propri decreti dirigenziali, individua, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso gli archivi e gli uffici pubblici, i singoli beni, distinguendo tra beni demaniali e beni facenti parte del patrimonio indisponibile e disponibile. Al fine di consentire la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, con la modifica in questione viene dunque consentito l'acquisto diretto delle unità immobiliari da parte delle Regioni, Comuni e altri enti pubblici territoriali.
Dell'acquisto di immobili deve esserne data notizia sul sito istituzionale dell'ente, con indicazione del soggetto pubblico alienante e del prezzo pattuito. La congruità del prezzo deve essere attestata dall'agenzia dell'Entrate.
La modifica in questione aggiunge un tassello al processo di liberalizzazione degli acquisti di immobili da parte degli enti locali. Con l'articolo 57, comma 2, lettera f), del Dl 124/2019, erano già state infatti abrogate, con decorrenza 1° gennaio 2020, le disposizioni previste dall'articolo 12, comma 1-ter, del Dl 98/2011 in caso di acquisto di immobili da parte di Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, enti locali, nonché dei loro organismi ed enti strumentali, anche in forma societaria. La norma abrogata stabiliva i requisiti essenziali in forza dei quali gli enti territoriali e quelli del servizio sanitario nazionale erano legittimati ad acquistare beni immobili. In particolare, l'ente acquirente doveva fornire prova documentale dell'indispensabilità dell'acquisto, in ragione di un obbligo giuridico incombente sull'amministrazione tenuta a perseguire finalità istituzionali o a soddisfare interessi pubblici generali meritevoli di tutela. Il responsabile del procedimento doveva inoltre dare prova dell'indilazionabilità, vale a dire dell'impossibilità di differire l'acquisto di immobili se non rischiando di compromettere il raggiungimento di obiettivi istituzionali o di incorrere in sanzioni amministrative. Le vecchie regole obbligavano inoltre l'ente a richiedere la verifica della congruità del prezzo all'agenzia del Demanio, la quale era tenuta a rilasciare specifica attestazione, previo rimborso delle spese.
Dal 2020 è inoltre cessato l'obbligo di approvazione dei piani di razionalizzazione dei beni immobili a uso abitativo o di servizio (articolo 2, comma 594, della legge 244/2007), e non sono più applicabili le norme per la riduzione delle spese per locazione e manutenzione degli stessi (articolo 24 del Dl 66/2014).
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