Pef illegittimo se il Comune non è coinvolto nella validazione
Il provvedimento di validazione del Pef rifiuti va annullato qualora, nel corso del relativo procedimento, l'Ente di Governo dell'Ambito territoriale ottimale (Egato) non abbia coinvolto il Comune, nonostante lo stesso abbia fornito specifiche osservazioni e rimostranze al Pef grezzo redatto dal gestore. Questo è quanto evidenziato dalla sentenza del Tar del Friuli Venezia Giulia n. 181/2022.
La controversia è sorta in seguito alla contestazione mossa da un Comune friulano nei confronti del provvedimento dell'Egato di validazione del Pef, in quanto, a detta dell'ente, l'Autorità regionale non ha tenuto conto delle specifiche osservazioni dallo stesso sollevate nei confronti del Pef "grezzo", sottoposto dal gestore del servizio alla validazione dell'Egato, secondo quanto previsto dalla deliberazione Arera n. 443/2019.
Nello specifico, il Comune aveva contestato la quantificazione dei costi incentivanti (Coi) inseriti dal gestore in conseguenza del previsto ampliamento dei servizi comunali, non ancora in esecuzione e poi rivelatisi organizzati e previsti in difformità rispetto alle indicazioni d'indirizzo vincolanti fornite dalla stessa amministrazione comunale in alcuni anteriori atti d'indirizzo. Va sottolineato che nello specifico il gestore è una società in house del Comune ricorrente, alla quale il Comune controllante aveva formalmente fornito il programma dei servizi previsti per l'anno, nell'esercizio dei poteri di controllo analogo.
Secondo il Tar, a fronte delle puntuali contestazioni comunali, l'Egato, prima di validare il Pef, avrebbe dovuto quantomeno provvedere ad un effettivo approfondimento istruttorio onde verificare la sussistenza delle criticità rappresentate dal Comune, mediante un analitico esame dei singoli aspetti e dei loro riflessi sulla complessiva coerenza dei dati inseriti nel Pef. In particolare, avrebbe dovuto coinvolgere il Comune già nella prima fase istruttoria, in maniera tempestiva e avrebbe dovuto approfondire le specifiche osservazioni comunali, fornendo analitiche e puntuali risposte riflettenti quegli elementi e valutazioni che consentivano di superare o recepire le criticità segnalate.
Il Tar sottolinea come sia sussistente l'interesse del comune ad intervenire nel processo di validazione del Pef e ad agire in giudizio avverso le determinazioni ritenute illegittime, in quanto il Pef validato, pur se provvisorio e in attesa della validazione definitiva dell'Arera, secondo la procedura delineata dalla deliberazione Arera n. 443/2019, ha un immediato effetto sulle tariffe della Tari, tenuto conto che l'articolo 6 della deliberazione n. 443/2019 prevede che «fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente». Quindi gli effetti del Pef, pur se potenzialmente solo transitori, valevoli fino all'approvazione del Pef da parte dell'Arera, si riverberano direttamente sulle deliberazioni tariffarie comunali relative alla Tari (o alla tariffa corrispettiva). Nello specifico, anche il fatto che la contestazione del Comune riguardi i costi incentivanti, non fa venir meno l'interesse comunale, in quanto, seppure soggetti a conguaglio, ciò avviene solo dopo 2 anni, con un effetto, in caso di sopravalutazione, immediatamente accrescitivo del carico tributario sui contribuenti.
In sostanza, gli effetti diretti ed immediati che il Pef anche solo validato produce sulla Tari e sulla tariffa rendono palese l'interesse del Comune ad essere coinvolto nel procedimento di validazione, specie laddove lo stesso abbia segnalato specifiche criticità.
(*) Vice presidente Anutel
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