I temi di NT+Tributi e bilanci a cura di Anutel

Per Anutel bilancio e tariffe Tari da separare

di Stefano Baldoni (*) - Rubrica a cura di Anutel

L'Anutel chiede un intervento normativo per separare a regime il termine di approvazione delle tariffe dalla Tari (e della tariffa corrispettiva) da quello del bilancio di previsione. Ciò per porre fine ai dubbi che ormai da diversi anni stanno affrontando i comuni che vogliono approvare il bilancio di previsione nei termini ordinari di legge, pur non disponendo in tempo utile del Piano economico finanziario del servizio di gestione integrata dei rifiuti (Pef).

Si tratta di una questione che si ripropone ormai da tempo e che è stata acuita dalla riforma del Pef, effettuata con l'intervento dei provvedimenti emanati dalla Arera nel 2019, a norma della legge 205/2017. Come è noto, il termine per approvare le tariffe della Tari è legato dalla legge a quello stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione (articolo 1, comma 169, legge 296/2006 e articolo 1, comma 683, legge 147/2013). Tuttavia, l'approvazione delle tariffe richiede la necessaria disponibilità del Pef, atto presupposto indispensabile, come chiarisce il comma 683 citato. Con l'avvento delle deliberazioni Arera di approvazione del Mtr (delibera 443/2019, per il periodo 2018/2021) e del Mtr 2 (delibera n. 363/2021 per il periodo 2022-2025), la procedura di approvazione del Pef è divenuta ancora più complessa, richiedendo il coinvolgimento di numerosi attori, dai gestori e i Comuni, chiamati a predisporre il cosiddetto «Pef grezzo», ciascuno per i servizi di propria competenza, all'Autorità di Governo dell'Ambito territoriale (Egato) – o in mancanza dell'ente territorialmente competente (Etc) -, tenuti alla delicata operazione di "validazione" del Pef, fino all'Arera, a cui spetta l'approvazione finale. Tutto il complesso meccanismo, sovente caratterizzato da non sempre agevoli interlocuzioni tra i soggetti interessati, anche alla luce della complessità del metodo, dovrebbe esaurirsi, quantomeno nella fase di validazione, in tempo utile per consentire al comune di disporre del documento per approvare le tariffe (o predisporre il loro schema), da allegare al bilancio di previsione.

Va infatti rammentato che l'articolo 172 del Dlgs 267/2000, al comma 1, lettera c), annovera tra gli allegati obbligatori al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni e le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali. Ciò in quanto la determinazione delle tariffe rappresenta il presupposto indispensabile al fine di consentire sia al responsabile del servizio finanziario di verificare la veridicità delle previsioni di entrata iscritte nel bilancio (articolo 153, comma 3, del Dlgs 267/2000) e sia ai revisori dei conti di poter esprimere, in sede di parere al bilancio, un «motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile» (articolo 239, comma 1-bis, Dlgs 267/2000).

Tenuto conto che, a norma dell'articolo 151 del Dlgs 267/2000, il bilancio di previsione, in via ordinaria, dovrebbe approvarsi entro il 31 dicembre dell'anno precedente (salvo ormai ordinari differimenti annuali del termine) e che il principio contabile applicato allegato 4/2 al Dlgs 118/2011 fissa al 15 novembre, la presentazione dello schema di bilancio al consiglio da parte della giunta, evidentemente corredato di tutti gli allegati obbligatori - tra cui le delibere tributarie-tariffarie-, eccetto il parere dei revisori, il Pef validato dovrebbe essere disponibile almeno entro la fine di ottobre, per consentire ai comuni un congruo tempo per elaborare le tariffe. Si tratta di un termine del tutto irrealistico, stante la complessità della procedura, che dovrebbe avviarsi diversi mesi prima, spesso in mancanza di tutti gli elementi e dei parametri necessari per la completa definizione del Pef. E la questione non pare potersi risolvere neppure con la valenza pluriennale del Pef definito a norma del Mtr-2, Pef che comprende sin da subito l'intero periodo 2022/2025, sia per la revisione biennale prevista dalla stessa deliberazione Arera n. 363/2021 e sia perché il Mtr-2 stabilisce la possibilità anche di interventi infraperiodali che, tenuto conto della profonda instabilità del settore, saranno, con tutta probabilità, tutt'altro che infrequenti.

Per questo i comuni che provvedono ad approvare il bilancio entro il termine ordinario di legge del 31/12, al fine di assicurare un regolare svolgimento della gestione sin dall'inizio dell'esercizio, procedono oggi in assenza della deliberazione tariffaria Tari, correndo il rischio di possibili contestazioni o contenziosi in relazione alla legittimità del bilancio approvato, proprio per la carenza di un allegato essenziale previsto dalla legge e per quanto sopra espresso (operando peraltro la conferma tacita delle tariffe dell'anno precedente prevista dal comma 169, solo al momento della scadenza del termine prorogato del bilancio e non essendo possibile una conferma espressa delle stesse in mancanza dell'atto presupposto alle tariffe, vale a dire il Pef).

Per suddette motivazioni, Anutel ha ufficialmente evidenziato l'opportunità di un intervento normativo che separi, a regime, il termine di approvazione delle tariffe della Tari da quello di approvazione del bilancio di previsione, fissando il primo in una data successiva all'avvio dell'esercizio di riferimento (ad esempio il 30 aprile) e lasciando liberi gli enti di approvare i bilanci di previsione senza tenere conto delle tariffe della Tari. Quanto sopra, evidenzia l'Associazione, oltre a non avere impatto sulla finanza pubblica, non creerebbe neppure problemi dal lato della riscossione del tributo, considerando che, in base all'articolo 13, comma 15-ter, del Dl 201/2011, i versamenti della Tari scadenti prima del 1°dicembre devono eseguirsi sulla base delle tariffe vigenti per l'anno precedente e che solo in quelli scadenti dopo la predetta data si opera il conguaglio con le tariffe pubblicate nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre del medesimo anno. Una siffatta disposizione non avrebbe conseguenze particolari neppure sugli equilibri di bilancio degli enti locali, considerando l'obbligo previsto dalla legge e dalle deliberazioni Arera di copertura integrale dei costi del servizio con la Tari. Equilibri che, in via del tutto prudenziale, potrebbero comunque assicurarsi con una disposizione normativa che imponga l'immediato adeguamento del bilancio alle risultanze del Pef e delle tariffe, una volta approvati, come è stato disposto nel 2021 con l'articolo 30 del Dl 41/2021.

(*) Vice presidente Anutel

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