Fisco e contabilità

Per l'avanzo del fondone i dettagli in nota integrativa

Enti alle prese con la quadratura dei dati riportati in certificazione con quelli da inserire nel prospetto

di Marco Allegretti e Nicola Rebecchi

Come anticipato su Enti Locali Edilizia di venerdì, con la FAQ 43 pubblicata da Arconet, se da un punto di vista pratico si supera brillantemente il problema di compilazione dell'allegato a/2 da allegare al bilancio di previsione in caso di applicazione di avanzo vincolato da Fondo funzioni enti territoriali (peraltro con il chiaro intento di semplificare questa ulteriore rendicontazione in presenza di una certificazione specifica già richiesta dalla norma), da un punto di vista più strettamente pratico gli enti saranno comunque chiamati alla gestione di diverse informazioni in nota integrativa per definire la quadratura dei dati riportati in certificazione con quelli da inserire nel prospetto. Ma andiamo con ordine.

La risposta della commissione
Quanto all'allegato a/2 al bilancio di previsione, il principio contabile applicato 4/1 -relativamente ad un'entrata vincolata che finanzia più capitoli di spesa - prevede che gli importi relativi ai singoli stanziamenti debbano essere aggregati e riferiti ad un unico oggetto di spesa. Al contempo è previsto che l'elenco analitico di questi capitoli sia riportato nella nota integrativa: la Commissione chiarisce che la condizione può essere soddisfatta attraverso un esplicito rinvio nella stessa alla certificazione del Fondo Funzioni Enti Territoriali. Nello specifico nella colonna c) (riferita agli impegni presunti) dell'allegato a/2, deve essere riportato l'importo dell'utilizzo del Fondo che si prevede di certificare, comprese pertanto sia le «maggiori spese» che le «minori entrate al netto delle minori spese» finanziate con tale trasferimento. Tutte, ma non quelle finanziate da altri trasferimenti specifici, che vanno invece rendicontate in ulteriori righe specifiche del medesimo modello.

I risvolti di quadratura in nota integrativa
Ciò di fatto comporta la necessità di andare a "nettizzare" il dato della certificazione per inserirlo nell'allegato a/2. In primis vanno eliminate tutte le partite rendicontate all'interno della stessa ma che sono riferibili a specifici trasferimenti e, pertanto, da rendicontare separatamente. In certificazione va anche la quota 2021 dei contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2020, che da previsione normativa del medesimo decreto certificazione deve invece confluire anch'essa nell'avanzo vincolato.
La distinzione assume particolare rilevanza per determinare la quota di risultato vincolato applicabile al bilancio 2021 per il ristoro di perdite di gettito, previsto a oggi dall'articolo 154 del Ddl Bilancio 2021. La disposizione in parola è riferita infatti alle sole risorse relative al Fondo per le funzioni degli enti territoriali disciplinate dall'articolo 106 del Dl 34/2020 e dell'integrazione dell'articolo 39 del Dl 104/2020, senza essere estesa agli altri ristori specifici di entrata e di spesa. Per questi ultimi fondi è infatti confermato l'utilizzo per le finalità previste dalle specifiche disposizioni normative quali la solidarietà alimentare, le sanificazioni eccetera.

É infine obbligatoria una raccomandazione: l'applicazione al bilancio previsionale della quota vincolata del risultato di amministrazione derivante da risorse ricevute in eccesso, adottata prima della certificazione richiede una simulazione accurata e dovrà necessariamente essere ispirata al principio di massima prudenza, al fine di evitare l'applicazione di risorse che poi non risulteranno disponibili.

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