Per gli organismi in liquidazione niente accantonamento al Fondo perdite società partecipate
In ogni caso, il fondo non deve essere sovrastimato perché l’accantonamento in questione incide sull’avanzo libero di amministrazione
Per le società in liquidazione l’ente non deve effettuare alcun accantonamento. Infatti, secondo quanto previsto dall’articolo 21, comma 1, del Tusp: «La previsione dello svincolo delle risorse accantonate nell’ipotesi della liquidazione della società sta ad attestare che, qualora l’ente locale, ottemperando ad un obbligo di legge o per scelta discrezionale, abbia escluso la conservazione ed il recupero dell’organismo, disponendone la liquidazione e cessazione, viene meno, altresì, l’obbligo di accantonamento...