Personale

Per il personale educativo scolastico vaccino sempre con permesso di lavoro

Diverso è il caso in cui la somministrazione procuri effetti collaterali nei giorni successivi

di Consuelo Ziggiotto

L'assenza dal lavoro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche ed educative comunali, per la somministrazione del vaccino contro il Covid-19 è giustificata.

La modifica in conversione del Dl 41/2021 (Legge 21 maggio 2021 n. 69) apre le porte a un giustificativo ad hoc, di nuova introduzione, a copertura delle assenze dovute alla somministrazione del vaccino.

Il testo originario della diposizione (articolo 31, comma 5, Dl 41/2021) regolava l'assenza dal servizio per la somministrazione del vaccino per il personale dei servizi educativi scolastici del mondo privato, previsione infine estesa anche al personale dei servizi educativi scolastici statali e comunali, paritarie e del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, nonché degli enti universitari e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

L'intervento legislativo era stato preannunciato dalla stessa Funzione pubblica in un comunicato che anticipava l'arrivo di una norma per consentire agli insegnanti e al personale Ata di poter eventualmente usufruire di un giorno di permesso retribuito per ricevere la somministrazione del vaccino, sul modello del permesso per la donazione del sangue.

La scelta del legislatore è stata quella di riconoscere come lavorata, l'assenza dal lavoro per la somministrazione del vaccino, senza alcuna decurtazione del trattamento economico.

La formulazione letterale della disposizione lascia qualche dubbio circa la durata di questo permesso, se inteso cioè a copertura dell'intera giornata nella quale al lavoratore è inoculato il vaccino, oppure del solo tempo strettamente necessario alla stessa, tenuto conto ovviamente che alla prima somministrazione segue quasi sempre, a distanza di diverse settimane, la seconda.

Nessun dubbio invece, circa il trattamento economico riferito a questo tempo di non lavoro, che non deve subire alcun detrimento.

Diverso e altro è il caso in cui la somministrazione del vaccino procuri, come spesso accade ed è accaduto, effetti collaterali che non consentano di presenziare al servizio nel giorno/giorni successivi all'inoculazione. Tali assenze non appaiono tutelate dalla norma di nuova introduzione, questo a condizione che la dicitura «per la somministrazione» non intenda abbracciarle parimenti.

Gioverebbero chiarimenti da parte della Funzione pubblica circa il corretto trattamento economico e giuridico delle eventuali assenze derivanti dagli effetti collaterali del vaccino (computabilità ai fini del computo del comporto e trattenuta Brunetta).

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