Per la piscina prefabbricata poggiata su una base di cemento serve il permesso di costruire
Il Tar Toscana esclude che l'intervento, per caratteristiche costruttive e materiali usati, possa ritenersi temporaneo o precario
La piscina prefabbricata richiede il permesso di costruire quando configura, per caratteristiche costruttive e materiali utilizzati, un intervento che incide in modo permanente sul suolo non edificato. Lo precisa il Tar Toscana, nella recente sentenza n.408/2023 pubblicata il 17 aprile scorso. Nel caso specifico, il promotore ha chiesto al comune di Carmignano (Prato) il permesso di costruire in sanatoria (previsto dalla legge urbanistica della Toscana per «manufatti privi di rilevanza edilizia») per aver realizzato - in assenza di autorizzazione paesaggistica - una piscina prefabbricata, in una zona a destinazione agricola, con vincolo idrogeologico e dove il regolamento comunale consente la realizzazione di piscine solo nel caso siano al servizio di un'azienda agrituristica. Il proponente ha sostenuto che l'intervento non avesse un carattere permanente, in quanto il manufatto consisteva in una vasca poggiata su un basamento in una porzione di terreno non visibile e con un piccolo locale tecnico ricavato in un rudere preesistente.
Il proponente ha successivamente impugnato al Tar il parere sfavorevole del comune seguito dall'ordinanza di demolizione. Il Tar Toscana ha respinto il ricorso. I giudici della Terza Sezione del Tribunale amministrativo hanno osservato che «la descrizione delle opere, seppur sintetica, rende palese che l'intervento per le sue caratteristiche costruttive e per i materiali utilizzati non può ritenersi precario e temporaneo, giacché ha comportato una trasformazione permanente di suolo inedificato; la piscina, infatti, è collocata su un piano in cemento appositamente realizzato, che di certo non può essere considerato di agevole rimozione e che non può ritenersi irrilevante sotto il profilo paesaggistico e del rischio idrogeologico». I giudici hanno messo l'accento anche sulla funzione che il manufatto è chiamato a soddisfare, escludendo, anche sotto questo profilo, che l'opera potesse avere un carattere temporaneo.«Né conta - si legge infatti nella pronuncia - che la piscina non sia stabilmente infissa sul piano in cemento, poiché sotto il profilo funzionale - che come noto assume rilievo preminente nella determinazione della natura temporanea o permanente delle opere - l'intervento rimane comunque intrinsecamente destinato a soddisfare esigenze continuative e permanenti». Del tutto irrilevante, infine, l'argomento sostenuto dal ricorrente secondo cui l'opera avesse uno scopo esclusivamente terapeutico, in quanto utilizzata per svolgere sedute di idroterapia.