Personale

Per i revisori doppio controllo sulla spesa di personale

Va accertata la corretta quantificazione del valore soglia di riferimento e di quello corrente da confrontare

di Corrado Mancini

La gestione del personale è una delle principali aree di controllo da parte dell'organo di revisione degli enti locali. La stessa va analizzata sia nell'ottica della spesa complessiva ai fini degli equilibri di bilancio, sia in termini di rispetto delle norme di settore e dei limiti di finanza pubblica. Compito dell'organo di revisione è verificare, in fase di programmazione, di variazione, di gestione e di rendicontazione, il rispetto dei limiti ai fini degli equilibri di bilancio nonché dei vincoli individuati dalla legislazione.

Ai fini del contenimento della spesa di personale la norma di riferimento è l'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, della legge 296/2006, che prevede il limite della spesa di personale in valore assoluto rispetto alla media 2011-2013, per gli enti soggetti al patto di stabilità e all'anno 2008 per quelli non soggetti.

Il compito dell'organo di revisione, oltre alla verifica del contenimento della spesa, è anche l'accertamento della corretta quantificazione sia del valore soglia di riferimento che di quello corrente da confrontare, anche perché il raffronto va fatto sulla base di principi e criteri di omogeneità. Il legislatore non ha fornito una definizione univoca e chiara di quali voci compongono l'aggregato «spesa di personale», per cui per la sua individuazione è necessario, oltre ad osservare le indicazioni legislative, considerare anche quelle ministeriali e della magistratura contabile. A questo proposito si fa presente che le componenti da considerare sono:
componenti incluse: retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario del personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato; spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione o altre forme di rapporto di lavoro flessibile; eventuali emolumenti a carico dell'amministrazione corrisposti ai lavoratori socialmente utili; spese sostenute dall'ente per il personale di altri enti in convenzione per la quota parte di costo effettivamente sostenuto; spese per il personale previsto dall'articolo 90 del Tuel; compensi per incarichi conferiti in base all'articolo 110, comma 1 e comma 2, del Tuel; spese per il personale con contratto di formazione e lavoro; spese per personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente (compresi i consorzi, le comunità montane e le unioni di comuni); oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori; spese destinate alla previdenza ed assistenza delle forze di Pm, e ai progetti di miglioramento della circolazione stradale finanziate con proventi del codice della strada; Irap; oneri per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo; somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in posizione di comando, spese per il segretario comunale.
Componenti escluse: spesa di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati; spesa per lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all'attività elettorale con rimborso dal ministero dell'Interno; spese per il personale trasferito dalla Regione o dallo Stato per l'esercizio di funzioni delegate, nei limiti delle risorse corrispondentemente assegnate; oneri derivanti dai rinnovi contrattuali; spese per il personale appartenente alle categorie protette, nel limite della quota d'obbligo; spese sostenute per il personale comandato presso altre amministrazioni per le quali è previsto il rimborso dalle amministrazioni utilizzatrici; spese per il personale stagionale finanziato con quote di proventi per violazioni al codice della strada; incentivi per tecnici; incentivi per il recupero evasione; diritti di rogito; spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all'attività di censimento finanziate dall'Istat; altre spese escluse ai sensi della normativa vigente, da specificare con il relativo riferimento normativo.

Sono inoltre escluse dal confronto le assunzioni di personale a tempo indeterminato effettuate con riferimento al Dm 17 marzo 2020 attuativo del Dl 34/2019, nonché le assunzioni di assistenti sociali finanziate con le risorse della legge 178/2020.

Ulteriori obblighi in capo ai revisori sono previsti dall'articolo 6-bis del Dlgs n. 165 del 2001 in materia di misure di organizzazione e razionalizzazione della spesa per il funzionamento delle Pa. La norma consente, nel rispetto dei principi di concorrenza e di trasparenza, l'esternalizzazione di servizi a condizione di ottenere conseguenti economie di gestione e di adottare le necessarie misure in materia di personale e di dotazione organica. L'organo di revisione è tenuto a vigilare sull'applicazione delle normative, dando evidenza, nei propri verbali, dei risparmi derivanti dall'adozione dei provvedimenti in materia di organizzazione e di personale, della riduzione dei fondi della contrattazione integrativa e che l'esternalizzazione non ha comportato una duplicazione della spesa di personale.

Il mancato rispetto delle norme sopra indicate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale con il possibile coinvolgimento anche dell'organo di revisione.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©